Art. 10 
 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1.  Alle  attivita'  di  controllo,  classificazione  e  ispezione,
previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da  porre  a
carico degli enti gestori, non pubblici,  da  determinarsi  ai  sensi
dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di  cui  al
comma 1 e le relative modalita' di versamento. 
  3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni. 
  4. Le tariffe di cui al comma 1 sono  da  considerarsi  ammissibili
tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  regolazione
economica del settore stradale. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'articolo 4, della legge 4 giugno  2010,
          n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
          1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
          si applicano le disposizioni dell' articolo 9,  commi  2  e
          2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».