Art. 10 Disposizioni tariffarie 1. Alle attivita' di controllo, classificazione e ispezione, previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. 3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni. 4. Le tariffe di cui al comma 1 sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: «Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). - 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell' articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».