Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  10,  comma  1,  le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.