Art. 12 
 
 
         Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. Gli allegati al presente decreto, sono  aggiornati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle  politiche  europee,  in  adeguamento  alle  modifiche
introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE. 
  2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la
VISS e' redatta sulla base dei criteri di cui  all'allegato  I.  Sono
esclusi  dall'obbligo  di  redazione  della  VISS   i   progetti   di
infrastruttura per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' approvato il progetto preliminare. 
  3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i
quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i  livelli
di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i  progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  e'
approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi  i  controlli
per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di  cui  alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare. 
  4.  Fino  dell'entrata   in   operativita'   dell'elenco   di   cui
all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita' di  cui  agli
articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di
studio di cui all'articolo 9, comma 3,  primo  periodo,  iscritti  da
almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri,  nel  settore
dell'ingegneria civile e ambientale, in  possesso  di  esperienza  di
progettazione stradale, analisi  di  incidentalita',  ingegneria  del
traffico  o  altre  attivita'   inerenti alla   sicurezza   stradale,
documentata  dall'avvenuto  espletamento  delle  predette   attivita'
relative ad almeno cinque progetti. 
  5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la
circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001,  n.  3699,
recante : «Linee guida per le analisi  di  sicurezza  delle  strade»,
costituisce norma di riferimento nei  limiti  di  compatibilita'  del
presente decreto. 
  6. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire  lo  scambio
con le regioni  e  gli  enti  locali  di  informazioni  necessarie  a
conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione
delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture  stradali
non comprese nella rete transeuropea. 
  7. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «La  Commissione
per tali attivita'», sono inserite le seguenti: «,  fino  all'entrata
in operativita' dell'elenco di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo
le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte  le  seguenti:  «,
nonche' dei soggetti di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
legislativo di attuazione della  direttiva  2008/96/CE.  A  decorrere
dall'entrata in operativita' del predetto elenco  la  Commissione  si
avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella  rete  stradale
non gestita direttamente da Anas S.p.a., la  Commissione  si  avvale,
oltre che  della  struttura  di  cui  al  comma  2,  della  struttura
organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di
vigilanza   sulle   concessioni   autostradali,   mediante   apposita
convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 12: 
              - La direttiva 2008/96/CE e' citata nelle premesse. 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al  Governo
          in materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del   citato   decreto
          legislativo 5 ottobre 2006, n.  264,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Funzioni ispettive). - 1. La  Commissione  e'
          responsabile  delle  ispezioni,  delle  valutazioni  e  dei
          collaudi  per  tutte  le  gallerie  situate  sulle   strade
          appartenenti   alla   rete   transeuropea   ricadenti   nel
          territorio nazionale. La Commissione  per  tali  attivita',
          fino  all'entrata  in  operativita'  dell'elenco   di   cui
          all'articolo  4,  comma  7,  del  decreto  legislativo   di
          attuazione  della   direttiva   2008/96/CE,si   avvale   di
          ingegneri, che hanno  superato  l'esame  di  qualificazione
          previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, e successive modificazioni,  con  particolare
          riferimento alla funzione di tutela  e  controllo  dell'uso
          della strada di cui all'articolo 11 dello  stesso  decreto,
          appartenenti al Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
          nonche'  all'Amministrazione  centrale  e  periferica   del
          Ministero  delle  infrastrutture,  che  si   avvalgono   di
          collaboratori appartenenti all'Amministrazione  centrale  e
          periferica del medesimo Ministero, nonche' dei soggetti  di
          cui all'articolo 12, comma 4, del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della   direttiva   2008/96/CE.   A   decorrere
          dall'entrata  in  operativita'  del  predetto   elenco   la
          Commissione si avvale  dei  soggetti  inseriti  nell'elenco
          stesso. 
              2.  La  Commissione  si   avvale   di   ingegneri   del
          Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso  pubblico  e
          della difesa civile, designati  dal  Capo  del  Corpo,  con
          competenza    specifica     nelle     materie     attinenti
          all'antincendio, ai piani di evacuazione ed  esodo  e  alle
          problematiche  di  difesa  civile,  che  si  avvalgono   di
          collaboratori appartenenti all'Amministrazione  centrale  e
          periferica del Ministero dell'interno. 
              2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella rete
          stradale  non  gestita  direttamente  da  Anas  S.p.a.,  la
          Commissione si avvale, oltre che della struttura di cui  al
          comma 2, della struttura organizzativa di Anas  S.p.a.  che
          svolge le  funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza  sulle
          concessioni autostradali,  mediante  apposita  convenzione,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 1. 
              3.  Per   i   trafori   internazionali,   le   relative
          Commissioni  intergovernative  possono  avvalersi  per   le
          ispezioni  dei  comitati  di   sicurezza   gia'   da   esse
          istituiti.».