Art. 3 
 
 
           Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale 
                  per i progetti di infrastruttura 
                  articolo 3, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di
pianificazione  o  di   programmazione   e   comunque   anteriormente
all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di  impatto
sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta  sulla
base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al  comma
2. 
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita',  contenuti
e documenti costituenti la VISS.