Art. 4 
 
 
                 Controlli della sicurezza stradale 
                  articolo 4, direttiva 2008/96/CE 
 
  1.  Per  tutti  i  livelli  di  progettazione   dei   progetti   di
infrastruttura, nonche' dei progetti di  adeguamento  che  comportano
modifiche di tracciato sono effettuati i  controlli  della  sicurezza
stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II. 
  2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della  VISS  sono
assunte a base dei controlli della sicurezza stradale. 
  3.  Le  risultanze   dei   controlli   della   sicurezza   stradale
costituiscono parte  integrante  della  documentazione  per  tutti  i
livelli di progettazione e sono da ritenersi  elementi  necessari  ai
fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e
della successiva realizzazione  dell'opera,  fino  all'emissione  del
certificato di collaudo. 
  4.  La  relazione  di  controllo,  predisposta   dal   controllore,
definisce, per ciascun livello  di  progettazione,  gli  aspetti  che
possono rivelarsi critici ai  fini  della  sicurezza  stradale  e  le
relative raccomandazioni.  Nel  caso  in  cui  la  progettazione  non
dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici
rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale
scelta all'organo competente, il quale, laddove  ritenga  ammissibili
le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione
di controllo, altrimenti dispone  l'adeguamento  della  progettazione
alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei
successivi livelli di progettazione e  nella  fase  di  realizzazione
dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo. 
  5. Entro dodici  mesi  dalla  data  di  messa  in  esercizio  delle
infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1,  sono
effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale  alla
luce dell'effettivo comportamento degli  utenti,  i  cui  esiti  sono
formalizzati in una relazione di controllo. Qualora  dalla  relazione
emerga l'esigenza di  misure  correttive  ai  fini  della  sicurezza,
l'organo competente si  attiva  ai  fini  dell'inserimento  di  dette
misure nell'elenco di priorita' di cui all'articolo 5, comma 3. 
  6. Per  la  rete  stradale  a  pedaggio,  qualora,  a  seguito  dei
controlli di cui al comma 1, le modifiche  progettuali  incidano  sui
piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri  sono  da
considerarsi ammissibili  tra  i  costi  per  la  determinazione  del
capitale direttamente investito ai sensi delle  vigenti  disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale. 
  7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori
individuati dall'organo  competente  tra  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  9,  inseriti  in  apposito   elenco
istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
consultabile  sul  sito  informatico  istituzionale  del   Ministero.
L'attivita'  di  controllo,   qualora   svolta   da   personale   non
appartenente   all'organo   competente    ovvero    alla    struttura
organizzativa di cui lo stesso si avvale ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle  disposizioni  di
cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio,
non puo' essere incaricato dell'attivita' di  controllo  un  soggetto
che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente  alla
redazione  della  progettazione  in  qualsiasi  suo   livello,   alla
direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  91  e  125  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2 maggio 2006, n. 100,
          S.O.: 
              «Art. 91 (Procedure di affidamento - art. 17, legge  n.
          109/1994  ).  -  1.  Per  l'affidamento  di  incarichi   di
          progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase  di
          progettazione, di direzione dei  lavori,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di esecuzione  e  di  collaudo  nel
          rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma  2-bis,
          di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano  le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
          codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di  cui
          alla parte III, le disposizioni ivi previste. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
          esecuzione e di collaudo nel rispetto  di  quanto  disposto
          all'articolo 120, comma 2-bis, di  importo  inferiore  alla
          soglia di cui al comma  1  possono  essere  affidati  dalle
          stazioni  appaltanti,   a   cura   del   responsabile   del
          procedimento, ai soggetti di cui al comma  1,  lettere  d),
          e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto  dei
          principi di non discriminazione,  parita'  di  trattamento,
          proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura
          prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto  ad
          almeno  cinque  soggetti,  se  sussistono  in  tale  numero
          aspiranti idonei. 
              3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
          l'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione  per  le   attivita'   relative   alle   indagini
          geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a  rilievi,
          a misurazioni e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di
          elaborati specialistici e di  dettaglio,  con  l'esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica  degli  elaborati   progettuali.   Resta   comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista. 
              4. Le progettazioni definitive  ed  esecutive  sono  di
          norma affidate al medesimo soggetto,  pubblico  o  privato,
          salvo  che  in  senso  contrario   sussistano   particolari
          ragioni, accertate dal responsabile  del  procedimento.  In
          tal  caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del   nuovo
          progettista,  dell'attivita'  progettuale   precedentemente
          svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
          di progettazione, fermo  restando  che  l'avvio  di  quello
          esecutivo   resta   sospensivamente    condizionato    alla
          determinazione    delle    stazioni    appaltanti     sulla
          progettazione definitiva. 
              5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee. 
              6. Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita'  di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei lavori e  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente  la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al
          progettista  e'  consentito  soltanto   ove   espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione. 
              7. I soggetti di  cui  all'articolo  32,  operanti  nei
          settori di cui alla parte III del codice, possono  affidare
          le   progettazioni   nonche'    le    connesse    attivita'
          tecnico-amministrative per lo svolgimento  delle  procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di cui alla citata parte III, direttamente  a  societa'  di
          ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che
          siano da essi stessi controllate, purche' almeno  l'ottanta
          per cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata  dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei  lavori,  coordinamento  della
          sicurezza in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e
          attivita'  di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a   tempo
          determinato o altre procedure diverse  da  quelle  previste
          dal presente codice.». 
              «Art. 125 (Lavori, servizi e forniture  in  economia  -
          art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e  articoli  142  ss.,
          D.P.R.  n.  554/1999;  D.P.R.  n.  384/2001).   -   1.   Le
          acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori,  possono
          essere effettuate: 
                a) mediante amministrazione diretta; 
                b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'articolo 10. 
              3. Nell'amministrazione diretta  le  acquisizioni  sono
          effettuate con materiali e  mezzi  propri  o  appositamente
          acquistati o  noleggiati  e  con  personale  proprio  delle
          stazioni   appaltanti,   o   eventualmente   assunto    per
          l'occasione,  sotto  la  direzione  del  responsabile   del
          procedimento. 
              4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata  in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
              5. I lavori in economia sono ammessi  per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro. 
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali: 
                a) manutenzione o riparazione di  opere  od  impianti
          quando l'esigenza e' rapportata ad eventi  imprevedibili  e
          non sia possibile realizzarle con le forme e  le  procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122; 
                b) manutenzione di opere o di impianti; 
                c)  interventi  non  programmabili  in   materia   di
          sicurezza; 
                d) lavori che  non  possono  essere  differiti,  dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
                e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
                f) completamento di opere o impianti a seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori. 
              7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori  in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante  con  mandati  intestati  al  responsabile   del
          procedimento,  con  obbligo  di   rendiconto   finale.   Il
          programma annuale dei lavori e' corredato  dell'elenco  dei
          lavori da eseguire in economia per  i  quali  e'  possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria. 
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino  a  200.000  euro,  l'affidamento   mediante   cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  se
          sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei,  individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori economici predisposti dalla stazione  appaltante.
          Per lavori di importo  inferiore  a  quarantamila  euro  e'
          consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile
          del procedimento. 
              9. Le forniture e i servizi in  economia  sono  ammessi
          per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
          e per importi inferiori a  211.000  euro  per  le  stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 28,  comma  1,  lettera  b).
          Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
          soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso  meccanismo
          di adeguamento previsto dall'articolo 248. 
              10. L'acquisizione in economia di  beni  e  servizi  e'
          ammessa in relazione all'oggetto e  ai  limiti  di  importo
          delle singole voci di  spesa,  preventivamente  individuate
          con provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione in economia e' altresi'  consentito  nelle
          seguenti ipotesi: 
                a)   risoluzione   di    un    precedente    rapporto
          contrattuale,  o  in  danno  del  contraente  inadempiente,
          quando cio'  sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per
          conseguire  la  prestazione  nel   termine   previsto   dal
          contratto; 
                b) necessita' di  completare  le  prestazioni  di  un
          contratto in corso, ivi non previste, se non sia  possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 
                c) prestazioni periodiche di  servizi,  forniture,  a
          seguito della scadenza dei relativi contratti,  nelle  more
          dello svolgimento delle ordinarie procedure di  scelta  del
          contraente, nella misura strettamente necessaria; 
                d)  urgenza,  determinata  da  eventi  oggettivamente
          imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare   situazioni   di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute  pubblica,  ovvero  per   il   patrimonio   storico,
          artistico, culturale. 
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a ventimila euro e fino alle soglie  di  cui  al  comma  9,
          l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene   nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,  previa   consultazione   di   almeno   cinque
          operatori economici, se sussistono in tale numero  soggetti
          idonei, individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato
          ovvero tramite elenchi di operatori  economici  predisposti
          dalla  stazione  appaltante.  Per   servizi   o   forniture
          inferiori a ventimila  euro,  e'  consentito  l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento. 
              12. L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture  in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale, capacita' tecnico - professionale  ed  economico  -
          finanziaria prescritta  per  prestazioni  di  pari  importo
          affidate  con  le  procedure  ordinarie   di   scelta   del
          contraente. Agli  elenchi  di  operatori  economici  tenuti
          dalle  stazioni  appaltanti  possono  essere   iscritti   i
          soggetti che ne facciano richiesta, che siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al  periodo  precedente.  Gli  elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
              13. Nessuna prestazione di beni, servizi,  lavori,  ivi
          comprese le prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non
          periodica, che non ricade nell'ambito di  applicazione  del
          presente articolo, puo' essere artificiosamente  frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia. 
              14. I procedimenti di acquisizione  di  prestazioni  in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo, nonche' dei principi  in  tema  di  procedure  di
          affidamento e di esecuzione del  contratto  desumibili  dal
          presente codice, dal regolamento.».