Art. 5 
 
 
Classificazione e gestione della sicurezza della rete stradale aperta
            al traffico articolo 5, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e  successivamente  con  cadenza   triennale,   sulla   base
dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta  al  traffico
svolto dall'organo competente  nel  rispetto  dei  criteri  riportati
nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con proprio  decreto,  effettua  la  classificazione  dei  tratti  ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione  della
sicurezza della rete esistente. 
  2. Sulla base delle classificazioni di cui  al  comma  1,  l'organo
competente  effettua  visite  in  loco  mediante  personale   esperto
inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e  procede  alla
valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo  conto
degli elementi di cui all'allegato III, punto 3. 
  3.  Sulla  base  delle  risultanze  delle  visite  in   loco,   con
riferimento   alle   potenziali   misure    correttive    individuate
nell'allegato  III,  punto  3,  lettera  e),   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, anche  attraverso  analisi
costi-benefici, un elenco di priorita'  degli  interventi  correttivi
che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della  redazione
ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
previsti dalla legislazione vigente. 
  4.  Per  la  rete  stradale  a  pedaggio,  gli   investimenti   per
l'attuazione  degli  interventi  correttivi  sono   da   considerarsi
ammissibili  tra  i  costi  per  la   determinazione   del   capitale
direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di regolazione economica del settore stradale. 
  5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli  utenti  sui
tratti dell'infrastruttura stradale interessati  da  lavori  stradali
che  possono  mettere  a  repentaglio  la  sicurezza  degli   stessi,
provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  6. Gli enti gestori  provvedono  a  fornire  agli  utenti  adeguata
informazione  della  presenza   di   tratti   stradali   ad   elevata
concentrazione di incidenti. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice  della  strada),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della  strada),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.