Art. 5 Classificazione e gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico articolo 5, direttiva 2008/96/CE 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sulla base dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta al traffico svolto dall'organo competente nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione della sicurezza della rete esistente. 2. Sulla base delle classificazioni di cui al comma 1, l'organo competente effettua visite in loco mediante personale esperto inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e procede alla valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo conto degli elementi di cui all'allegato III, punto 3. 3. Sulla base delle risultanze delle visite in loco, con riferimento alle potenziali misure correttive individuate nell'allegato III, punto 3, lettera e), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, anche attraverso analisi costi-benefici, un elenco di priorita' degli interventi correttivi che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente. 4. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale. 5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli utenti sui tratti dell'infrastruttura stradale interessati da lavori stradali che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli stessi, provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 6. Gli enti gestori provvedono a fornire agli utenti adeguata informazione della presenza di tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.