Art. 6 
 
 
       Ispezioni di sicurezza articolo 6, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. L'organo  competente,  sulla  base  di  un  programma  idoneo  a
garantire adeguati livelli di sicurezza,  da  adottare  entro  il  19
dicembre 2011 e da  aggiornare  con  cadenza  biennale,  al  fine  di
individuare le caratteristiche connesse  alla  sicurezza  stradale  e
prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche  sulle  strade
aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
ispezioni  sono  svolte  da  soggetti  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di  incompatibilita'  di
cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo. 
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza
temporanee da applicarsi ai tratti di rete  stradale  interessati  da
lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni
volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.