Art. 7 
 
 
         Gestione dei dati articolo 7, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla  rete  stradale
di cui all'articolo 1, comma 2, l'organo competente  riporta  in  una
apposita relazione di incidente, redatta secondo la  reportistica  di
cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti
e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  19
dicembre 2011 e, successivamente, con  cadenza  almeno  quinquennale,
effettua il calcolo del costo sociale medio di un  incidente  mortale
nonche' del costo sociale medio di un incidente grave. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  19
dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base  dei
dati   acquisiti,   effettua   il   calcolo    del    costo    totale
dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al  comma
1. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 56 della  legge  29
          luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia  di  sicurezza
          stradale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          2010, n. 175, S.O.: 
              «Art.  56  (Raccolta  e   invio   dei   dati   relativi
          all'incidentalita'  stradale).  -  1.  Ferme  restando   le
          competenze  dell'Istituto   nazionale   di   statistica   e
          dell'Automobile Club d'Italia,  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno, sentita la  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sono fissati i termini e le  modalita'
          per la trasmissione, in via telematica, dei  dati  relativi
          all'incidentalita'   stradale   da   parte   delle    Forze
          dell'ordine e degli  enti  locali  al  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  ai  fini   dell'aggiornamento   degli   archivi
          previsti dagli articoli 225 e 226 del  decreto  legislativo
          n. 285 del 1992. 
              2. Per la predisposizione della  dotazione  strumentale
          necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma  1
          e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2010 e  2011.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307.».