Art. 8 
 
 
                      Adozione di orientamenti 
                  articolo 8, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata,  con  proprio
decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza  delle
infrastrutture stradali, idonee  ad  agevolare  l'applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e  gli  eventuali
successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla  Commissione
europea entro tre mesi dalla loro adozione.