La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
    Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
coordinamento della finanza pubblica». 
  2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
patto di stabilita' e crescita. 
  2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
nazionale di riforma». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della presente  legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 luglio. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi dell'art. 117 della Costituzione e  sono  finalizzate
          alla  tutela   dell'unita'   economica   della   Repubblica
          italiana, ai sensi  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.».