Art. 2 
 
 
Coordinamento  della  programmazione  finanziaria  con  il   semestre
                               europeo 
 
  1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria  e
di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni  di  entrata  e  di
spesa dei bilanci delle  amministrazioni  pubbliche  si  conforma  al
metodo della programmazione. 
    2. Gli strumenti della programmazione sono: 
      a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle
Camere  entro  il  10  aprile  di  ogni  anno,  per  le   conseguenti
deliberazioni parlamentari; 
      b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle  Camere
entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti  deliberazioni
parlamentari; 
      c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere
entro il 15 ottobre di ogni anno; 
      d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da  presentare
alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
      e) il disegno di legge  di  assestamento,  da  presentare  alle
Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
      f) gli eventuali disegni di legge  collegati  alla  manovra  di
finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di  gennaio
di ogni anno; 
      g)   gli   specifici   strumenti   di   programmazione    delle
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
    3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d)  ed  e),
sono presentati alle Camere dal  Governo  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la  terza
sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee.  Il  documento
di cui al comma 2, lettera  a),  e'  inviato,  entro  i  termini  ivi
indicati, per il relativo parere alla Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si  esprime  in  tempo
utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima  lettera
a)». 
  2.  L'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il  DEF,  come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e'  composto
da tre sezioni. 
    2. La prima sezione del DEF  reca  lo  schema  del  Programma  di
stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo  schema  contiene  gli
elementi e le  informazioni  richieste  dai  regolamenti  dell'Unione
europea vigenti in materia e dal Codice di  condotta  sull'attuazione
del patto di stabilita' e crescita, con  specifico  riferimento  agli
obiettivi da  conseguire  per  accelerare  la  riduzione  del  debito
pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
      a) gli obiettivi  di  politica  economica  e  il  quadro  delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno  per  il  triennio
successivo e gli obiettivi articolati per i  sottosettori  del  conto
delle  amministrazioni  pubbliche   relativi   alle   amministrazioni
centrali, alle amministrazioni locali e agli  enti  di  previdenza  e
assistenza sociale; 
      b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in  corso,
evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto   al   precedente
Programma di stabilita'; 
      c)    l'indicazione    dell'evoluzione    economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di  riferimento;
per l'Italia, in linea con le modalita' e i tempi indicati dal Codice
di condotta sull'attuazione del patto di stabilita'  e  crescita,  le
previsioni  macroeconomiche,  per  ciascun  anno   del   periodo   di
riferimento, con evidenziazione  dei  contributi  alla  crescita  dei
diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e
dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
      d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche; 
      e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun  anno  del
periodo di riferimento, in rapporto  al  prodotto  interno  lordo  e,
tenuto  conto  della  manovra   di   cui   alla   lettera   f),   per
l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al  netto  e  al  lordo
degli interessi e delle eventuali misure una tantum  ininfluenti  sul
saldo  strutturale  del   conto   economico   delle   amministrazioni
pubbliche,  e  per  il  debito   delle   amministrazioni   pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
      f)   l'articolazione   della   manovra   necessaria   per    il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno  per  un
triennio,  per  i  sottosettori  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede
di raggiungere i predetti obiettivi; 
      g)  il  prodotto  potenziale  e  gli   indicatori   strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per
ciascun anno del periodo di riferimento; 
      h) le previsioni di finanza pubblica di  lungo  periodo  e  gli
interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita'; 
      i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto  e
del debito rispetto a scenari di previsione alternativi  riferiti  al
tasso di crescita del prodotto interno  lordo,  della  struttura  dei
tassi di interesse e del saldo primario. 
  3. La seconda sezione del DEF contiene: 
      a) l'analisi del conto economico e del  conto  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche  nell'anno  precedente  e  degli  eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF  e
nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
      b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per
il triennio successivo, basate sui  parametri  di  cui  al  comma  2,
lettera  c),   e,   per   la   parte   discrezionale   della   spesa,
sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte,  dei  flussi
di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali  misure  una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del  conto  economico  delle
amministrazioni pubbliche, e di  quelli  del  saldo  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima,  anche  per
l'anno in corso, dei  motivi  degli  scostamenti  tra  gli  andamenti
tendenziali  indicati  e  le  previsioni  riportate  nei   precedenti
documenti programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche.  Sono  inoltre  indicate  le
previsioni relative al debito  delle  amministrazioni  pubbliche  nel
loro complesso e per i sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),
nonche'   le   risorse   destinate   allo   sviluppo    delle    aree
sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
      c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per  i
principali  aggregati  del  conto  economico  delle   amministrazioni
pubbliche riferite almeno al triennio successivo; 
      d)  le  previsioni  tendenziali,   almeno   per   il   triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e  le  indicazioni
sulle correlate modalita' di copertura; 
      e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),
e con i loro  eventuali  aggiornamenti,  l'individuazione  di  regole
generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; 
      f)  le  informazioni  di  dettaglio  sui  risultati   e   sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno  per  il
triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al
pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul
debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
    4. In apposita nota metodologica, allegata alla  seconda  sezione
del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione  delle
previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). 
    5. La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del  Programma
nazionale di riforma di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Lo  schema
contiene gli elementi e  le  informazioni  previsti  dai  regolamenti
dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per  il  Programma
nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
      a)  lo  stato  di  avanzamento  delle  riforme   avviate,   con
indicazione dell'eventuale scostamento tra  i  risultati  previsti  e
quelli conseguiti; 
      b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura
macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
      c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i
tempi previsti per la loro attuazione e  la  compatibilita'  con  gli
obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; 
      d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in  termini  di
crescita dell'economia, di  rafforzamento  della  competitivita'  del
sistema economico e di aumento dell'occupazione. 
    6. In allegato al DEF sono  indicati  gli  eventuali  disegni  di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei  quali
reca  disposizioni  omogenee  per  materia,   tenendo   conto   delle
competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento  degli
obiettivi programmatici,  con  esclusione  di  quelli  relativi  alla
fissazione dei  saldi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  nonche'
all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
9, comma 1, anche attraverso interventi di  carattere  ordinamentale,
organizzatorio  ovvero  di  rilancio  e  sviluppo  dell'economia.   I
regolamenti parlamentari determinano le procedure  e  i  termini  per
l'esame dei disegni di legge collegati. 
    7. Il Ministro dello sviluppo  economico  presenta  alle  Camere,
entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  in
allegato al DEF,  un'unica  relazione  di  sintesi  sugli  interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei
fondi  nazionali  addizionali,  e  sui  risultati   conseguiti,   con
particolare riguardo alla  coesione  sociale  e  alla  sostenibilita'
ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi. 
    8. In allegato al DEF e' presentato il programma  predisposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni,  nonche'  lo  stato  di  avanzamento  del
medesimo programma  relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
    9. In allegato al DEF e' presentato un documento, predisposto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti gli altri Ministri interessati,  sullo  stato  di  attuazione
degli impegni per la riduzione delle  emissioni  di  gas  ad  effetto
serra,  in  coerenza  con   gli   obblighi   internazionali   assunti
dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e  sui   relativi
indirizzi. 
    10. In apposito allegato al DEF,  in  relazione  alla  spesa  del
bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi  dati
di consuntivo disponibili, distinte tra spese  correnti  e  spese  in
conto capitale,  le  risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con
separata   evidenza   delle   categorie   economiche   relative    ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali,  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno
di ogni anno, a  integrazione  del  DEF,  trasmette  alle  Camere  un
apposito allegato in cui sono riportati i risultati del  monitoraggio
degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le  entrate  sia
per le spese, derivanti  dalle  misure  contenute  nelle  manovre  di
bilancio adottate anche in corso d'anno, che  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono  tenuti  ad  assicurare;
sono inoltre  indicati  gli  scostamenti  rispetto  alle  valutazioni
originarie e le relative motivazioni». 
  3. Dopo l'articolo 10 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di  economia
e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
      a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi  programmatici  di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine  di  stabilire  una
diversa articolazione di tali obiettivi tra  i  sottosettori  di  cui
all'articolo  10,  comma  2,   lettera   a),   ovvero   di   recepire
raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea,  nonche'
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno  in
corso e per il restante periodo di riferimento; 
      b)  in  valore  assoluto,  gli  obiettivi  di  saldo  netto  da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa  del  settore
statale; 
      c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni  del
DEF in  relazione  alle  raccomandazioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea relative al Programma di stabilita' e al Programma  nazionale
di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; 
      d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma
2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del
Patto  di  stabilita'  interno  e  le  sanzioni  previste  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009,  n.
42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal
Patto di stabilita'  interno,  nonche'  il  contenuto  del  Patto  di
convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di  convergenza
previsto dall'articolo 18 della citata legge n.  42  del  2009,  come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
    2. Qualora si renda necessario procedere  a  una  modifica  degli
obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il  Governo,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia  alla  Conferenza  permanente
per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il  preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le  linee  guida  per  la
ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10  settembre
le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle  Camere  e'  altresi'
trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
    3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata  delle
relazioni programmatiche sulle spese  di  investimento  per  ciascuna
missione di spesa del bilancio dello Stato e  delle  relazioni  sullo
stato di attuazione delle relative leggi  pluriennali.  Per  ciascuna
legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
se permangono le ragioni che a  suo  tempo  ne  avevano  giustificato
l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 
    4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro  dell'economia  e
delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna  legge,  degli
eventuali  rinnovi   e   della   relativa   scadenza,   delle   somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
e i relativi residui di ciascun  anno,  nonche'  quelle  che  restano
ancora da erogare. 
    5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al  comma  4
e' esposta, in allegato, la ricognizione dei  contributi  pluriennali
iscritti nel bilancio  dello  Stato,  con  specifica  indicazione  di
quelli attivati  e  delle  eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non
statali,  che  concorrono   al   finanziamento   dell'opera   nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri  competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
necessari alla  predisposizione  dell'allegato  di  cui  al  presente
comma. A  seguito  della  completa  attivazione  delle  procedure  di
monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la  sezione
di cui al primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
effetti sui saldi di  finanza  pubblica  dei  contributi  pluriennali
iscritti nel bilancio dello Stato. 
    6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Governo,
qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo  comma  1,
lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,  intenda
aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli  andamenti  di  finanza
pubblica  rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
interventi correttivi, trasmette una relazione  al  Parlamento  nella
quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli  scostamenti,
nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 
    7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1  sono
indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
all'articolo 10, comma 6».