Art. 4 
 
 
                  Controllo sulla finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 4 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
sostituite dalle seguenti:  «l'integrazione  delle  attivita'  svolte
dalle»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «2-bis. Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  l'ISTAT,
nell'ambito delle proprie  competenze  istituzionali,  fornisce  alle
Camere, su richiesta, i dati e le  elaborazioni  necessari  all'esame
dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Controllo parlamentare). - 1. Il Governo,  nel
          rapporto di cui all'art. 3 e su richiesta delle Commissioni
          parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni
          tutte le informazioni  utili  ad  esercitare  un  controllo
          costante sull'attuazione della presente legge.  Sulla  base
          delle informazioni ricevute  e  dell'attivita'  istruttoria
          svolta anche in forma congiunta con le  modalita'  definite
          dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari
          competenti  delle  due  Camere  formulano  osservazioni  ed
          esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione  dei
          documenti  di  bilancio  e  delle  procedure   di   finanza
          pubblica. 
              2. In relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  i
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica, al fine di favorire  lo  svolgimento  congiunto
          dell'attivita' istruttoria utile al controllo  parlamentare
          e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili
          tecnici della contabilita'  e  della  finanza  pubblica  da
          parte delle Commissioni parlamentari  competenti,  adottano
          intese volte a promuovere le attivita'  delle  due  Camere,
          anche in  forma  congiunta,  nonche'  l'integrazione  delle
          attivita' svolte dalle  rispettive  strutture  di  supporto
          tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 
                a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti
          della finanza pubblica e analisi delle  misure  finalizzate
          al  miglioramento   della   qualita'   della   spesa,   con
          particolare riferimento all'individuazione di indicatori di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai  programmi  di
          bilancio; 
                b) verifica dello stato di attuazione del processo di
          riforma e dell'adeguamento della  struttura  del  bilancio,
          con particolare riferimento al potenziamento della funzione
          del  bilancio  di  cassa  e  al  suo  collegamento  con  la
          contabilita' economica, alla ridefinizione  funzionale  dei
          programmi   in   rapporto   a   precisi   obiettivi,   alla
          classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri  di
          valutazione dei risultati; 
                c) analisi del contenuto informativo  necessario  dei
          documenti trasmessi dal  Governo,  al  fine  di  assicurare
          un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile,  con
          il  grado  di  omogeneita'  sufficiente  a  consentire   la
          comparabilita' nel tempo tra settori, livelli  territoriali
          e tra i diversi documenti; 
                d) verifica delle metodologie utilizzate dal  Governo
          per la copertura finanziaria  delle  diverse  tipologie  di
          spesa,  nonche'  per  la  quantificazione   degli   effetti
          finanziari  derivanti  da  provvedimenti   legislativi,   e
          identificazione dei livelli informativi di  supporto  della
          quantificazione, nonche' formulazione di indicazioni per la
          predisposizione di schemi metodologici distinti per settore
          per la valutazione degli effetti finanziari; 
                e)  analisi  delle  metodologie  utilizzate  per   la
          costruzione  degli   andamenti   tendenziali   di   finanza
          pubblica,  anche  di  settore,   delle   basi   conoscitive
          necessarie per la  loro  verifica,  nonche'  riscontro  dei
          contenuti minimi di raccordo tra  andamenti  tendenziali  e
          innovazioni legislative. 
              2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
          presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,
          l'ISTAT,    nell'ambito    delle     proprie     competenze
          istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e
          le  elaborazioni  necessari  all'esame  dei  documenti   di
          finanza pubblica. Dall'attuazione del  presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.».