Art. 4 Controllo sulla finanza pubblica 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attivita' svolte dalle»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Controllo parlamentare). - 1. Il Governo, nel rapporto di cui all'art. 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalita' definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici della contabilita' e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attivita' delle due Camere, anche in forma congiunta, nonche' l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualita' della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio; b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento al potenziamento della funzione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilita' economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati; c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneita' sufficiente a consentire la comparabilita' nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti; d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonche' per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonche' formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari; e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonche' riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative. 2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».