Art. 5 
 
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino
  della disciplina per la gestione del bilancio  e  di  potenziamento
  della funzione del bilancio di cassa 
 
  1.  L'articolo  42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino  della  disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per  la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della  funzione
del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in  termini
di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
      a) razionalizzazione della disciplina  dell'accertamento  delle
entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella  relativa  alla
formazione ed al regime contabile dei residui attivi  e  passivi,  al
fine  di  assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
      b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di  cassa,
previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi  allegati,   tra   le
autorizzazioni di  cassa  del  bilancio  statale  e  la  gestione  di
tesoreria; 
      c) ai fini  del  rafforzamento  del  ruolo  programmatorio  del
bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a  carico  del  dirigente
responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga
conto della fase temporale di assunzione  delle  obbligazioni,  sulla
base del quale ordina e paga le spese; 
      d)  revisione  del  sistema  dei  controlli  preventivi   sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto  di  quanto
previsto alla lettera c); 
      e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione  della
nuova disciplina; 
      f) considerazione, ai fini della  predisposizione  del  decreto
legislativo  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
      g) previsione  della  graduale  estensione  delle  disposizioni
adottate in applicazione  delle  lettere  a),  c)  e  d)  alle  altre
amministrazioni pubbliche, anche  in  coerenza  con  quanto  disposto
dall'articolo  2  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   nonche'
dall'articolo 2 della presente legge; 
      h) rilevazione delle informazioni necessarie  al  raccordo  dei
dati di bilancio con i criteri previsti per la  redazione  del  conto
consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
adottati nell'ambito dell'Unione europea. 
    2.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma   1,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione  della  durata
massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti   per
materia  e  alla  Corte  dei  conti  un  rapporto  sull'attivita'  di
sperimentazione. 
    3. Lo schema di decreto di cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso
sia espresso il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova  trasmissione,  il  decreto
puo' essere comunque adottato dal Governo. 
    4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
legislativo di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
integrative e correttive  del  medesimo  decreto,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
presente articolo». 
  2. La rubrica del capo V del titolo  VI  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Riordino   della
disciplina per la gestione del bilancio dello Stato  e  potenziamento
della funzione del bilancio di cassa». 
  3. All'articolo 4, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono  sostituite
dalle seguenti: «al potenziamento della funzione». 
  4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della  legge  31  dicembre
2009, n.  196,  le  parole:  «dell'adozione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del potenziamento della funzione». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 4 della legge n. 196  del  2009,  si  veda
          nelle note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  50  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «2. Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)   semplificazione    e    razionalizzazione    dei
          procedimenti   amministrativi   contabili,   al   fine   di
          assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni  in
          materia di responsabilita' dirigenziale; 
                b) riorganizzazione dei conti di tesoreria,  in  modo
          che essi siano raccordabili con gli  schemi  classificatori
          adottati per il bilancio dello Stato; 
                c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria
          unica; 
                d)  adeguamento  della  disciplina   prevista   dalla
          presente legge e dalla normativa di  contabilita'  pubblica
          in considerazione  del  potenziamento  della  funzione  del
          bilancio di cassa; 
                e)  modifica  o  abrogazione  espressa  delle   norme
          preesistenti  incompatibili  con  le   disposizioni   della
          presente legge.».