Art. 6 
 
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31  dicembre
  2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre
  2010,  n.  225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
  febbraio 2011, n. 10 
 
  1.  L'articolo  12  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 12. - (Relazione generale sulla  situazione  economica  del
Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  alle
Camere,  entro  il  mese  di  aprile,  la  Relazione  generale  sulla
situazione economica del Paese per l'anno precedente». 
  2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, e' istituita una commissione composta  da  due  esperti  in
discipline  economiche,   da   due   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT.  Ai
componenti della  commissione  non  sono  riconosciuti  emolumenti  o
rimborsi  spese.  La  commissione  valuta  le  informazioni  da   far
confluire nella Relazione di cui  all'articolo  12,  individuando  le
parti   di   competenza,   rispettivamente,   delle   amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua  costituzione,  la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il  Ministro  invia
la  relazione  di  cui  al  precedente  periodo   alle   Camere   per
l'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti.
Per l'anno 2011 la Relazione di cui  all'articolo  12  e'  presentata
entro il 30 settembre». 
  3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 17-sexies e' abrogato. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).  -
          1. In sede di prima applicazione della presente  legge,  la
          legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  d),   delle   spese
          obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla  tabella
          stessa.   Tali   spese   restano   quindi   contestualmente
          determinate dalla legge di bilancio. 
              2.  Ogni  richiamo  al  Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria, di cui  all'art.  3  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  e  alla
          legge finanziaria, di cui all'art. 11 della  legge  n.  468
          del  1978,  e  successive   modificazioni,   contenuto   in
          disposizioni di legge o  di  atti  aventi  forza  di  legge
          vigenti,  deve  intendersi  riferito,  rispettivamente,  al
          Documento di economia e finanza, di cui all'art.  10  della
          presente legge, e alla legge di stabilita', di cui all'art.
          11, comma 2, della medesima legge. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica,   e'   istituita   una
          commissione  composta  da   due   esperti   in   discipline
          economiche,   da   due   rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          dell'ISTAT.  Ai  componenti  della  commissione  non   sono
          riconosciuti emolumenti o rimborsi  spese.  La  commissione
          valuta le informazioni da far confluire nella Relazione  di
          cui all'art.  12,  individuando  le  parti  di  competenza,
          rispettivamente,  delle   amministrazioni   interessate   e
          dell'ISTAT. Entro  due  mesi  dalla  sua  costituzione,  la
          commissione trasmette al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una  relazione  in  cui  da'  conto  dell'attivita'
          svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente
          periodo alle Camere  per  l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti.  Per  l'anno  2011  la
          Relazione di cui all'art. 12  e'  presentata  entro  il  30
          settembre. 
              4. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge  sono
          applicate dalla Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato
          della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte
          costituzionale in quanto ritenute compatibili con la  sfera
          di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. 
              5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad  essa
          attribuiti  dalla  presente   legge   sono   svolti   dalla
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. 
              6. La presente legge entra  in  vigore  il  1°  gennaio
          2010. La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.».