Art. 6 (Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente: «Art. 12. - (Relazione generale sulla situazione economica del Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente». 2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 e' presentata entro il 30 settembre». 3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 17-sexies e' abrogato.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 52 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: «Art. 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore). - 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio. 2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, al Documento di economia e finanza, di cui all'art. 10 della presente legge, e alla legge di stabilita', di cui all'art. 11, comma 2, della medesima legge. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'art. 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'art. 12 e' presentata entro il 30 settembre. 4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. 5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».