IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5,  che  prevede
che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative  dei
decreti legislativi di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  nel
rispetto delle modalita' i principi e criteri  direttivi  di  cui  ai
commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  recante
"Disciplina   della    localizzazione,    della    realizzazione    e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico,  a  norma  dell'articolo  25  della
legge 23 luglio 2009, n. 99"; 
  Vista la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni; 
  Vista la  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  recante  "Norme  sulla
localizzazione delle centrali elettronucleari e  sulla  produzione  e
sull'impiego di energia elettrica"; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
"Attuazione   delle   direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom   e   2006/117/Euratom   in   materia   di   radiazioni
ionizzanti", e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
"Attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa   alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito"; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'"; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  "Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni"; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  27  settembre  2000,  sul   programma   delle   iniziative   di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  delle  Amministrazioni
dello Stato", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  del  30
ottobre 2000; 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi", e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da
99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di  cui  al
decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di  attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale; 
  Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282,  recante  "Ratifica  della
Convenzione congiunta in materia  di  sicurezza  della  gestione  del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il  5
settembre 1997"; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme
in materia ambientale", e successive modifcazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane"; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,  recante
"Ulteriori  disposizioni  correttive  ed  integrative   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in   materia
ambientale"; 
  Visto l'articolo 7  del  decreto-legge  23  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato  espresso  nell'Adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 3 marzo 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, delle infrastrutture e dei trasporti,  per  la  semplificazione
normativa, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  della
salute, per i beni e le attivita' culturali e per i rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale; 
 
                                EMANA 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  lettera  a),  le  parole:  da:  ",  nonche'"  a:
"connesse" sono soppresse; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole:  "la  disattivazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "il decommissioning"; 
    c) al comma 1, lettera c), le  parole:  "le  misure  compensative
relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
relativi"; 
    d) al comma 1, lettera f), le  parole:  "le  misure  compensative
relative" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  benefici  economici
relativi"; 
    e)  al  comma  1,  lettera  d),  le  parole  "connesso  ad"  sono
sostituite dalle seguenti: "incluso in". 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta l'art. 76 della costituzione: 
                "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti." 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
          12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 25 della legge 23 luglio  2009,
          n.    99,    (Disposizioni    per     lo     sviluppo     e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n.
          176, S.O.: 
                "Art. 25. (Delega al Governo in materia  nucleare)  -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel
          rispetto delle norme in  tema  di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o
          piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti  la
          disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di
          impianti di produzione di energia  elettrica  nucleare,  di
          impianti di fabbricazione del  combustibile  nucleare,  dei
          sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e  dei
          rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi  per  il  deposito
          definitivo dei materiali e rifiuti  radioattivi  e  per  la
          definizione delle misure compensative da corrispondere e da
          realizzare  in  favore  delle  popolazioni  interessate.  I
          decreti sono adottati, secondo le modalita'  e  i  principi
          direttivi di cui all' articolo  20  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  nonche'  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2
          del presente  articolo,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le conseguenze di carattere  finanziario.  I  pareri  delle
          Commissioni  parlamentari  sono  espressi  entro   sessanta
          giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei  decreti
          legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti
          le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per  lo
          svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio  e
          di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) previsione della possibilita' di dichiarare  i  siti
          aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali
          forme di vigilanza e di protezione; 
              b) definizione di  elevati  livelli  di  sicurezza  dei
          siti, che soddisfino le esigenze  di  tutela  della  salute
          della popolazione e dell'ambiente; 
              c) riconoscimento  di  benefici  diretti  alle  persone
          residenti, agli enti locali e  alle  imprese  operanti  nel
          territorio circostante il sito, con oneri  a  carico  delle
          imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio  degli
          impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto  di
          trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; 
              d)  previsione  delle  modalita'  che  i  titolari   di
          autorizzazioni  di  attivita'  devono   adottare   per   la
          sistemazione  dei  rifiuti  radioattivi  e  dei   materiali
          nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli  impianti
          a fine vita; 
              e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti
          da  enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  incluso   l'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca   ambientale
          (ISPRA), e universita'; 
              f) determinazione  delle  modalita'  di  esercizio  del
          potere  sostitutivo  del  Governo  in   caso   di   mancato
          raggiungimento delle necessarie intese con i  diversi  enti
          locali coinvolti, secondo quanto  previsto  dall'  articolo
          120 della Costituzione; 
              g) previsione  che  la  costruzione  e  l'esercizio  di
          impianti per la produzione di energia elettrica nucleare  e
          di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza   dei   rifiuti
          radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari  a
          fine vita e  tutte  le  opere  connesse  siano  considerati
          attivita' di preminente interesse  statale  e,  come  tali,
          soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del
          soggetto richiedente e  previa  intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
              h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata
          a seguito di un procedimento unico al quale partecipano  le
          amministrazioni  interessate,  svolto  nel   rispetto   dei
          principi di semplificazione e con le modalita' di cui  alla
          legge  7  agosto  1990,  n.  241;   l'autorizzazione   deve
          comprendere  la   dichiarazione   di   pubblica   utilita',
          indifferibilita'  e  urgenza   delle   opere,   l'eventuale
          dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi;
          l'autorizzazione  unica  sostituisce   ogni   provvedimento
          amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla
          osta, atto  di  assenso  e  atto  amministrativo,  comunque
          denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione  di
          impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione   ambientale
          strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare,
          previsti  dalle  norme  vigenti,   costituendo   titolo   a
          costruire ed esercire le infrastrutture in conformita'  del
          progetto approvato; 
              i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti
          e alle specifiche tecniche degli  impianti  nucleari,  gia'
          concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti
          di  Paesi  membri  dell'Agenzia  per   l'energia   nucleare
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti  di  Paesi
          con  i  quali  siano   definiti   accordi   bilaterali   di
          cooperazione  tecnologica   e   industriale   nel   settore
          nucleare,  siano  considerate  valide  in  Italia,   previa
          approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; 
              l) previsione che gli oneri relativi  ai  controlli  di
          sicurezza  e  di  radioprotezione,  che   devono   comunque
          assicurare  la  massima  trasparenza  nei   confronti   dei
          cittadini e delle amministrazioni locali,  siano  a  titolo
          oneroso a carico degli esercenti le  attivita'  nucleari  e
          possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con  la
          programmazione  complessiva  delle  attivita',  avvalendosi
          anche  del  supporto  e  della  consulenza  di  esperti  di
          analoghe organizzazioni di sicurezza europee; 
              m)  individuazione   degli   strumenti   di   copertura
          finanziaria   e   assicurativa   contro   il   rischio   di
          prolungamento  dei  tempi   di   costruzione   per   motivi
          indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; 
              n) previsione delle modalita'  attraverso  le  quali  i
          produttori   di   energia   elettrica   nucleare   dovranno
          provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
          «decommissioning»; 
              o)  previsione  di  opportune  forme  di   informazione
          diffusa e capillare per le popolazioni,  e  in  particolare
          per quelle coinvolte,  al  fine  di  creare  le  condizioni
          idonee per l'esecuzione degli interventi e per la  gestione
          degli impianti; 
              p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
          prescrittive   previste   nei   decreti   legislativi;   q)
          previsione,   nell'ambito   delle   risorse   di   bilancio
          disponibili  allo  scopo,  di  una  opportuna  campagna  di
          informazione   alla   popolazione   italiana   sull'energia
          nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza  e
          alla sua economicita'. 
              3.  Nei  giudizi  davanti  agli  organi  di   giustizia
          amministrativa che  comunque  riguardino  le  procedure  di
          progettazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere,
          infrastrutture e  insediamenti  produttivi  concernenti  il
          settore  dell'energia  nucleare  e  relative  attivita'  di
          espropriazione, occupazione e asservimento si applicano  le
          disposizioni di  cui  all'  articolo  246  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              4. Al comma 4 dell' articolo 11 del decreto legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, dopo le  parole:  «fonti  energetiche
          rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare
          prodotta sul territorio nazionale». 
              5. Disposizioni correttive e  integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere  emanate,  nel
          rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi
          di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della  loro
          entrata in vigore. 
              6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Ai  relativi  adempimenti  si  provvede  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione  vigente.  7.  All'  articolo  3  del  decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 52,  dopo  il  comma  2  e'
          inserito il seguente: 
                «2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare,  e'  regolamentata  la  garanzia
          finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del  comma
          2»." 
              - il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31
          (Disciplina della  localizzazione,  della  realizzazione  e
          dell'esercizio nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
          produzione di energia elettrica nucleare,  di  impianti  di
          fabbricazione del combustibile  nucleare,  dei  sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi, nonche' le misure compensative e  le  campagne
          informative al pubblico, ai sensi  dell'articolo  25  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'8 marzo 2010, n. 55 - Supplemento  Ordinario
          n. 45. 
              - la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego  pacifico
          dell'energia nucleare), e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  30
          gennaio 1963, n. 27. 
              -  la  legge  2  agosto  1975,  n.  393  (Norme   sulla
          localizzazione  delle  centrali  elettronucleari  e   sulla
          produzione  e  sull'impiego  di  energia   elettrica),   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1975, n. 224. 
              -  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
          (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia  di  radiazioni
          ionizzanti), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995,
          n. 136, S.O. 
              -   le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
          96/29/Euratom   e    2006/117/Euratom    sono    pubblicate
          rispettivamente nella GU L 357 del 7.12.1989,  nella  GU  L
          349 del 13.12.1990, nella GU L 314 del 4.12.1996 e nella GU
          L 337 del 5.12.2006. 
              -  il  decreto  legislativo  20  febbraio  2009  n.  23
          (Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla
          sorveglianza e al controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
          radioattivi  e  di  combustibile  nucleare  esaurito),   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2009, n. 68. 
              - la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita'), e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              - la legge 7 giugno 2000,  n.  150,  (Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          13 giugno 2000, n. 136. 
              -  il  decreto-legge  14   novembre   2003,   n.   314,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2003,  n.  368,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per   la
          raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni  di
          massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268. 
              - si riportano i commi da 99 a 106  dell'art.  1  della
          legge 23 agosto 2004,  n.  239  di  "Riordino  del  settore
          energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle
          disposizioni vigenti in  materia  di  energia",  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215: 
                "99. La Societa' gestione  impianti  nucleari  (SOGIN
          Spa) provvede alla messa in sicurezza  ed  allo  stoccaggio
          provvisorio dei rifiuti radioattivi di III  categoria,  nei
          siti che saranno individuati secondo le medesime  procedure
          per la messa in sicurezza e lo stoccaggio  provvisorio  dei
          rifiuti  radioattivi  di  I   e   II   categoria   indicate
          dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre
          2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre 2003, n. 368. 
              100. Con le procedure di cui all'articolo 1,  comma  1,
          del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,  viene
          individuato il sito  per  la  sistemazione  definitiva  dei
          rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di  cui  al
          presente comma  e  al  comma  99  sono  opere  di  pubblica
          utilita', indifferibili e urgenti. 
              101. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro dodici mesi  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definiti  i
          criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi alla
          messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non
          coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico
          di  cui  al  decreto-legge  18  febbraio   2003,   n.   25,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile  2003,
          n. 83. Dalle disposizioni del presente  comma  non  possono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato. 
              102. Al fine di contribuire alla riduzione degli  oneri
          generali  afferenti  al  sistema  elettrico   di   cui   al
          decreto-legge 18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.  83,  nonche'
          alla sicurezza del sistema elettrico  nazionale,  la  SOGIN
          Spa, su  parere  conforme  del  Ministero  delle  attivita'
          produttive, di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio,  valorizza  i  siti  e   le
          infrastrutture esistenti. 
              103.  Ai  fini  di  una   migliore   valorizzazione   e
          utilizzazione   delle   strutture   e   delle    competenze
          sviluppate, la  SOGIN  Spa  svolge  attivita'  di  ricerca,
          consulenza,  assistenza  e  servizio  in  tutti  i  settori
          attinenti all'oggetto  sociale,  in  particolare  in  campo
          energetico, nucleare e di protezione  dell'ambiente,  anche
          all'estero. Le attivita' di  cui  al  presente  comma  sono
          svolte dalla medesima societa', in  regime  di  separazione
          contabile anche tramite la partecipazione  ad  associazioni
          temporanee di impresa. 
              104. I  soggetti  produttori  e  detentori  di  rifiuti
          radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel  rispetto
          della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione
          agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni  dell'Unione
          europea, tali rifiuti  per  la  messa  in  sicurezza  e  lo
          stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o  a  quello  di
          cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14  novembre
          2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre  2003,  n.  368,  a  seconda  della  categoria  di
          appartenenza. Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio, sono definiti  i  tempi  e  le
          modalita' tecniche del conferimento. 
              105. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque ometta di effettuare il  conferimento  di  cui  al
          comma 104, e' punito con l'arresto fino a due  anni  e  con
          l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque  violi  le  norme
          tecniche e le modalita' definite  dal  decreto  di  cui  al
          comma 104, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000  e  non
          superiore a euro 300.000. 
              106.  Al  decreto-legge  14  novembre  2003,  n.   314,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «e'  effettuata»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
          garantendo la protezione sanitaria della popolazione e  dei
          lavoratori nonche' la tutela dell'ambiente dalle radiazioni
          ionizzanti,»; 
              b) all'articolo 1, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le
          parole: «in relazione alle caratteristiche  geomorfologiche
          del terreno» sono inserite le  seguenti:  «e  in  relazione
          alle condizioni antropiche del territorio»; 
              c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole:
          «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse; 
              d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo  e'
          inserito il seguente: «Il Presidente della  Commissione  e'
          nominato con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  senza  maggiori  oneri   a   carico   della   finanza
          pubblica»." 
              - il decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195  di
          attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso   del
          pubblico all'informazione ambientale, e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. 
              - la direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella  GU  L  41
          del 14.2.2003. 
              - la legge 16 dicembre 2005, n. 282  recante  "Ratifica
          della Convenzione congiunta in materia di  sicurezza  della
          gestione  del   combustibile   esaurito   e   dei   rifiuti
          radioattivi, fatta  a  Vienna  il  5  settembre  1997",  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2006, n. 5, S.O. 
              - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante:
          "Norme in materia ambientale", e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,
          recante: "Attuazione della  direttiva  2003/122/CE  Euratom
          sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad  alta
          attivita' e delle sorgenti  orfane",  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95. 
              - la direttiva 2003/122/CE Euratom e' pubblicata  nella
          GU L 346 del 31.12.2003. 
              -  il  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,
          recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed  integrative
          del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante
          norme in materia ambientale" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 gennaio 2008, n. 24, S.O. 
              - si riporta l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008,
          n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133: 
                "Art. 7. Strategia energetica nazionale  -  1.  Entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta   del
          Ministro dello sviluppo economico, definisce la  «Strategia
          energetica nazionale», che indica le priorita' per il breve
          ed il lungo periodo e reca la determinazione  delle  misure
          necessarie per conseguire, anche attraverso  meccanismi  di
          mercato, i seguenti obiettivi: 
              a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree
          geografiche di approvvigionamento; 
              b)  miglioramento  della  competitivita'  del   sistema
          energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture  nella
          prospettiva del mercato interno europeo; 
              c) promozione delle  fonti  rinnovabili  di  energia  e
          dell'efficienza energetica; 
              d) realizzazione nel territorio nazionale  di  impianti
          di produzione di energia nucleare; 
              d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di  quarta
          generazione o da fusione; 
              e) incremento degli investimenti in ricerca e  sviluppo
          nel  settore  energetico  e   partecipazione   ad   accordi
          internazionali di cooperazione tecnologica; 
              f) sostenibilita' ambientale nella produzione  e  negli
          usi dell'energia,  anche  ai  fini  della  riduzione  delle
          emissioni di gas ad effetto serra; 
              g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria
          della popolazione e dei lavoratori. 
              2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui  al
          comma 1, il  Ministro  dello  sviluppo  economico  convoca,
          d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio   e   del   mare,   una   Conferenza   nazionale
          dell'energia e dell'ambiente. 
               4. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
              - la direttiva 2009/71/Euratom  del  Consiglio  del  25
          giugno 2009 che istituisce un  quadro  comunitario  per  la
          sicurezza nucleare degli impianti nucleari,  e'  pubblicata
          nella GU L 172 del 2.7.2009. 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 1 (Oggetto) - 1. Con il presente decreto si attua
          il riassetto  della  disciplina  della  localizzazione  nel
          territorio nazionale di impianti di produzione  di  energia
          elettrica  nucleare,  di  impianti  di  fabbricazione   del
          combustibile  nucleare,  dei  sistemi  di  stoccaggio   del
          combustibile irraggiato e  dei  rifiuti  radioattivi  e  si
          definiscono: 
              a) le procedure autorizzative e i requisiti  soggettivi
          degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale
          delle  attivita'  di  costruzione,  di   esercizio   e   di
          disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettera e); 
              b) il  Fondo  per  il  decommissioning  degli  impianti
          nucleari; 
              c) i benefici  economici  relativi  alle  attivita'  di
          costruzione e di  esercizio  degli  impianti  di  cui  alla
          lettera  a),  da  corrispondere  in  favore  delle  persone
          residenti,   delle   imprese   operanti   nel    territorio
          circostante il sito e degli enti locali interessati; 
              d) la  disciplina  della  localizzazione  del  Deposito
          nazionale, incluso in un Parco Tecnologico  comprensivo  di
          un  Centro  di  studi  e  sperimentazione,   destinato   ad
          accogliere i rifiuti radioattivi provenienti  da  attivita'
          pregresse e future di impianti  nucleari  e  similari,  nel
          territorio nazionale; 
              e) le procedure  autorizzative  per  la  costruzione  e
          l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico; 
              f) i benefici  economici  relativi  alle  attivita'  di
          esercizio  del  Deposito  nazionale,  da  corrispondere  in
          favore delle persone residenti, delle imprese operanti  nel
          territorio  circostante  il  sito  e  degli   enti   locali
          interessati; 
              g) un programma per la definizione e  la  realizzazione
          di una "Campagna di informazione nazionale  in  materia  di
          produzione di energia elettrica da fonte nucleare"; 
              h) le sanzioni irrogabili in caso di  violazione  delle
          norme prescrittive di cui al presente decreto."