Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti. "comma 3". 2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse; b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e' sostituita dalla seguente: "installazione"; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;"; d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito"; e) alla lettera f), le parole: "alla valutazione preliminare di sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alle verifiche del rapporto". 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3. 3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.". 4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 10 (Istanza per la certificazione dei siti) - 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 3, ciascun operatore interessato - avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o piu' siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare. 2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. 3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilita', almeno i seguenti dati ed informazioni, concernenti: a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5; b) puntuale indicazione del sito destinato all'installazione dell'impianto e delle titolarita' dei diritti che insistono su tale area; c) rapporto preliminare di sicurezza, parte sito, e progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche; d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato; e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sul sito; f) documentazione relativa alle verifiche del rapporto di cui all'articolo 7; g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali; h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica; i) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse; l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonche' alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare. 3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3. 3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata."