Art. 10 
 
 
  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole "comma  4"  sono  sostituite  dalle  seguenti.
"comma 3". 
  2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'alinea, le parole: "analiticamente identificati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia,  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono soppresse; 
  b) alla lettera b), la parola: "istallazione" e'  sostituita  dalla
seguente: "installazione"; 
  c) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  progetto
preliminare  dell'impianto,  recante  l'indicazione  della  tipologia
dell'installazione, dei  principi  di  funzionamento,  della  potenza
installata e delle principali caratteristiche tecniche;"; 
  d) alla lettera e), le parole: "sulle aree" sono  sostituite  dalle
seguenti: "sul sito"; 
  e) alla lettera f), le parole:  "alla  valutazione  preliminare  di
sicurezza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alle  verifiche  del
rapporto". 
  3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    "3-bis. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,
sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati  e/o
le informazioni di cui al comma 3. 
    3-ter. Sulla base dei  parametri  definiti  dal  decreto  di  cui
all'articolo 8, comma 1, l'operatore  puo'  richiedere  al  Ministero
dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche  preliminari
sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il  Ministro  dello
sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti
e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando  la  riduzione
in pristino del sito al termine  delle  indagini  e  il  risarcimento
immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle  indagini,
in accordo con il proprietario dell'area interessata.". 
  4. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo  10  del  decreto
legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  introdotto  dal   presente
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 10 (Istanza per la certificazione dei siti) -  1.
          Entro   novanta   giorni   dalla   pubblicazione   di   cui
          all'articolo 9, comma 3, ciascun  operatore  interessato  -
          avvia  il  procedimento  di  autorizzazione  unica  con  la
          presentazione al  Ministero  dello  sviluppo  economico  ed
          all'Agenzia dell'istanza per la  certificazione  di  uno  o
          piu' siti da  destinare  all'insediamento  di  un  impianto
          nucleare. 
              2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il
          30 giugno di ciascun anno. 
              3. L'istanza di cui  al  comma  1  deve  contenere  per
          ciascun sito, a pena di irricevibilita', almeno i  seguenti
          dati ed informazioni, concernenti: 
              a) identificazione del soggetto istante, completa degli
          elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5; 
              b)   puntuale   indicazione    del    sito    destinato
          all'installazione dell'impianto  e  delle  titolarita'  dei
          diritti che insistono su tale area; 
              c) rapporto preliminare di  sicurezza,  parte  sito,  e
          progetto preliminare dell'impianto,  recante  l'indicazione
          della  tipologia  dell'installazione,   dei   principi   di
          funzionamento, della potenza installata e delle  principali
          caratteristiche tecniche; 
              d) cartografia  con  la  localizzazione  del  perimetro
          dell'impianto nell'ambito del sito indicato; 
              e)  documentazione  relativa  alle  indagini   tecniche
          effettuate sul sito; 
              f) documentazione relativa alle verifiche del  rapporto
          di cui all'articolo 7; 
              g)  documentazione  relativa  alla  valutazione   degli
          effetti ambientali; 
              h)   documentazione   relativa   agli   strumenti    di
          pianificazione  territoriale  e  di  tutela  ambientale   e
          paesaggistica; 
              i) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili
          di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti  e
          delle opere connesse; 
              l)  ogni  altra  documentazione  tecnica  necessaria  a
          comprovare  ed  a  verificare  la  rispondenza   del   sito
          prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed  ai
          relativi parametri di riferimento di  cui  all'articolo  8,
          comma  1,  nonche'  alla  coerenza  del  progetto  con   la
          Strategia nucleare. 
              3-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  trasporti,   sentita   l'Agenzia,
          possono essere  integrati  o  specificati  i  dati  e/o  le
          informazioni di cui al comma 3. 
              3-ter. Sulla base dei parametri definiti dal decreto di
          cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore puo' richiedere al
          Ministero dello sviluppo economico di  effettuare  indagini
          tecniche preliminari sui  siti  che  intende  sottoporre  a
          certificazione.  Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,
          sentiti  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio del mare, il  Ministro  delle  infrastrutture  e
          trasporti e  l'Agenzia,  rilascia  l'autorizzazione,  ferma
          restando la riduzione in pristino del sito al termine delle
          indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal
          momento dell'inizio  delle  indagini,  in  accordo  con  il
          proprietario dell'area interessata."