Art. 13 
 
 
  Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1.  Entro  il  termine  di  cui  all'articolo  11,   comma   11,
eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo  articolo,
l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello
sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione  unica  per  la
costruzione e  l'esercizio  dell'impianto  nucleare  corredata  dalla
certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.". 
  2. All'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "analiticamente  identificati  con  decreto,  da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo  le  modalita'
stabilite con decreto"; 
    b) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  5,  comma
2"; 
    c) la lettera e), e' sostituita dalla seguente: 
      "e)  progetto  definitivo   dell'impianto,   rispondente,   tra
l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni,  e
comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche  e  la  vita
operativa dell'impianto e delle  opere  connesse  e  delle  eventuali
opere di compensazione e mitigazione previste, le modalita' operative
per  lo  stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e   dei   rifiuti
radioattivi prodotti e le relative  strutture  ubicate  nello  stesso
sito e connesse all'impianto nucleare;"; 
    d) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: 
      "f) la  documentazione  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;"; 
  e) alla lettera g), la parola: "finale" e' soppressa"; 
  f) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      "h)  documentazione   relativa   al   modello   operativo   per
l'esercizio dell'impianto; in particolare: 
  1) manuale per la gestione in qualita'; 
  2)   schema    di    regolamento    di    esercizio,    comprensivo
dell'organigramma  previsionale  del  personale  preposto  e  addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
relative patenti di idoneita'; 
  3) schema di manuale operativo; 
  4) programma delle prove funzionali a freddo; 
  5) programma generale di prove con il combustibile nucleare; 
  6) proposte di prescrizioni tecniche;"; 
    g) la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  studio
preliminare  di  decommissioning   dell'impianto,   inclusivo   della
valutazione, sulla base delle indicazioni  delle  direttive  europee,
del  volume  e  del  condizionamento,  trasporto  e  conferimento  al
Deposito nazionale dei rifiuti  radioattivi  e  con  indicazione  dei
relativi costi previsti. Nei rifiuti  radioattivi  sono  compresi  il
combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto  altro
utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;"; 
  h) alla lettera m),  dopo  le  parole  "normative  nazionali"  sono
inserite le seguenti: "-  ai  sensi  del  capo  III  della  legge  31
dicembre 1962, n. 1860 -"; 
  i) la lettera  n)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "n)  piano  di
protezione fisica dell'impianto;"; 
  l)  alla  lettera  p),  le  parole  "misure  compensative  "   sono
sostituite dalle seguenti: "benefici economici". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero
per i beni e le attivita' culturali, anche ai fini  dell'avvio  della
procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata
presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23
del  decreto  legislativo  n.   152   del   2006,   anche   ai   fini
dell'informazione e della partecipazione  del  pubblico,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
  4. All'articolo 13, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare" sono inserite le  seguenti:  "nonche',  per  i
profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni"; 
  b)  dopo  le  parole:  "livelli  di  sicurezza"  sono  inserite  le
seguenti: "e di radioprotezione"; 
  c)  le  parole:  "di  tutela  della  salute  della  popolazione   e
dell'ambiente" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  tutela  della
salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente". 
  5. All'articolo 13, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "e le autorizzazioni" sono soppresse. 
  6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "6.  L'Agenzia,  ai  fini  della  conclusione   dell'istruttoria,
acquisisce il provvedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA)  rilasciato  in
sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, e si adegua alle  relative  prescrizioni.
Il  rinnovo   dell'autorizzazione   integrata   ambientale   di   cui
all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia.". 
  7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e  di  AIA  di
cui al comma  6  sono  recepite  le  conclusioni  della  VAS  di  cui
all'articolo  9  ed  e'  esclusa  ogni  duplicazione  delle  relative
valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo  restando  quanto  disposto
dal secondo periodo  del  medesimo  comma,  sono  effettuate  con  le
modalita' ed entro e non oltre i termini ivi  stabiliti.  Sono  fatte
salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente  alla  certificazione
del sito rispetto ai criteri di localizzazione.". 
  8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "8.  L'Agenzia  definisce  le  prescrizioni  tecniche  cui  sara'
soggetto l'impianto, anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
dall'operatore.  Le   prescrizioni   tecniche   costituiscono   parte
integrante  e  sostanziale   dell'autorizzazione   unica.   L'Agenzia
definisce,  inoltre,  le  eventuali  prescrizioni   ai   fini   della
certificazione dell'operatore.". 
  9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "anche in base all'esito delle  procedure  di
VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel decreto di compatibilita' ambientale"; 
  10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
31, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    "12-bis. A seguito di variazioni delle prescrizioni  tecniche  di
cui  al  comma  8,   stabilite   dall'Agenzia   e   comunicate   alle
amministrazioni di cui  al  comma  12,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  provvede   con   proprio   decreto   alla   modifica
dell'autorizzazione  unica,  disponendone  la  pubblicazione  con  le
modalita' di cui al comma 12.". 
  11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b), le parole: "la natura, le  caratteristiche,  la
durata"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la   tipologia   e   le
caratteristiche"; 
  b) alla lettera d),  le  parole:  "nonche'  la  periodicita'  delle
revisioni" sono sostituite dalle seguenti: ", non inferiore alla vita
operativa di cui al comma 2, lettera e)"; 
  c) la lettera e) e' soppressa. 
  12. Il  comma  14  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "14. L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di
impianti  di  produzione  di  energia   elettrica   nucleare   e   di
fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte
dell'operatore della certificazione comprovante l'esito  positivo  di
collaudi,  prove   non   nucleari   e   prove   nucleari   rilasciati
dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230.  A  seguito  di  tale
acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni  di  cui  ai
commi 1 e 3 e all'Agenzia il  rapporto  finale  di  sicurezza,  prima
dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione
unica certifica anche la qualifica  di  "operatore",  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.". 
  13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, dopo le parole "esercire l'impianto," sono  inserite  le
seguenti: "come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e),". 
  14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
31, dopo il comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    "15-bis.   La    costruzione,    l'avviamento    e    l'esercizio
dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio  2009,
n. 99, e  successive  modificazioni,  avvengono  sotto  il  controllo
tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto  delle  prescrizioni  e
condizioni  stabilite  nell'autorizzazione  unica,  fatti  salvi   le
attivita' ed i poteri di controllo, di  monitoraggio  e  sanzionatori
disciplinati dal  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, per le parti non riguardanti  il  ciclo  di
funzionamento dell'impianto.". 
  15. Il decreto di cui al  comma  2  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 13 (Autorizzazione unica  per  la  costruzione  e
          l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione
          dell'operatore) - 1. Entro il termine di  cui  all'articolo
          11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12
          del  medesimo  articolo,  l'operatore  titolare  del   sito
          certificato presenta al Ministero dello sviluppo  economico
          apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione
          e  l'esercizio  dell'impianto  nucleare   corredata   dalla
          certificazione del proponente, ai sensi dell'articolo 5. 
              2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilita',
          i seguenti  dati  ed  informazioni,  secondo  le  modalita'
          stabilite  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia,
          concernenti: 
              a) denominazione e ragione sociale dell'istante  o  del
          consorzio, con i relativi assetti societari; 
              b) documentazione comprovante la  disponibilita'  delle
          capacita' tecniche di cui all'articolo 5; 
              c) documentazione comprovante la solidita'  finanziaria
          dell'operatore e la  sussistenza  di  idonei  strumenti  di
          copertura finanziaria degli investimenti ,  secondo  quanto
          previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2; 
              d) documentazione relativa agli atti di  pianificazione
          territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica. 
              e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente,  tra
          l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui  al
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  e  successive
          modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la  natura,  le
          caratteristiche e la vita operativa dell'impianto  e  delle
          opere connesse e delle eventuali opere di  compensazione  e
          mitigazione  previste,  le  modalita'  operative   per   lo
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate  nello
          stesso sito e connesse all'impianto nucleare; 
              f) la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto
          legislativo  3   aprile   2006,   n.   152   e   successive
          modificazioni; 
              g) rapporto di sicurezza; 
              h) documentazione relativa  al  modello  operativo  per
          l'esercizio dell'impianto; in particolare: 
              1) manuale per la gestione in qualita'; 
              2) schema  di  regolamento  di  esercizio,  comprensivo
          dell'organigramma previsionale  del  personale  preposto  e
          addetto all'esercizio  tecnico  dell'impianto,  che  svolga
          funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare  o
          della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'; 
              3) schema di manuale operativo; 
              4) programma delle prove funzionali a freddo; 
              5) programma generale  di  prove  con  il  combustibile
          nucleare; 
              6) proposte di prescrizioni tecniche; 
              i) studio preliminare di decommissioning dell'impianto,
          inclusivo della valutazione, sulla base  delle  indicazioni
          delle direttive europee, del volume e del  condizionamento,
          trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei  rifiuti
          radioattivi e con indicazione dei relativi costi  previsti.
          Nei  rifiuti  radioattivi  sono  compresi  il  combustibile
          nucleare irraggiato per il quale  non  sia  previsto  altro
          utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento; 
              l) elenco delle servitu' di pubblica utilita'  su  beni
          circostanti che si rendono necessarie; 
              m)  idonea  garanzia  finanziaria  ai  fini  di  quanto
          previsto dalle vigenti normative nazionali - ai  sensi  del
          Capo III della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860  -  ed
          internazionali in tema di responsabilita' civile  derivante
          dall'impiego pacifico dell'energia  nucleare.  Con  decreto
          del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con  il
          Ministro dell'economia,  sono  definite  le  modalita'  per
          l'estensione  della  garanzia   alle   attivita'   di   cui
          all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo; 
              n) piano di protezione fisica dell'impianto; 
              o)  documentazione   attestante   l'ottemperanza   alle
          prescrizioni del Trattato Euratom; 
              p)  stima  aggiornata  dell'ammontare  dei   contributi
          dovuti, ai sensi dell'articolo 23,  a  titolo  di  benefici
          economici per le persone residenti e  le  imprese  operanti
          nel territorio circostante il sito e per  gli  enti  locali
          interessati, con l'indicazione delle scadenze previste  per
          il versamento degli stessi. 
              3. L'istanza deve essere contestualmente presentata  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
          anche  ai  fini  dell'avvio  della  procedura  di   impatto
          ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli
          enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo  23
          del decreto legislativo n. 152  del  2006,  anche  ai  fini
          dell'informazione  e  della  partecipazione  del  pubblico,
          nonche' al Ministero delle infrastrutture e 
              4.  L'istanza  viene  inoltrata  dal  Ministero   dello
          sviluppo   economico   all'Agenzia,   la   quale   provvede
          all'istruttoria tecnica,  anche  avvalendosi  degli  organi
          tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare nonche', per i profili  di
          competenza,   presso   altre   pubbliche    Amministrazioni
          l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante  entro  dodici
          mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e  della  relativa
          documentazione  da  parte  del  Ministero  dello   sviluppo
          economico anche al fine di assicurare  elevati  livelli  di
          sicurezza e di radioprotezione che soddisfino  le  esigenze
          di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e
          di tutela dell'ambiente. 
              5.  Nell'ambito  dell'istruttoria,  l'Agenzia  richiede
          alle amministrazioni interessate,  individuate  sulla  base
          dello  specifico  progetto  da  valutare,   i   pareri   di
          competenza, che devono essere resi  entro  sessanta  giorni
          dalla richiesta. 
              6.    L'Agenzia,    ai    fini    della     conclusione
          dell'istruttoria,   acquisisce    il    provvedimento    di
          Valutazione   di   Impatto   Ambientale   (VIA),    e    di
          Autorizzazione Integrata  Ambientale  (AIA)  rilasciato  in
          sede statale, ai sensi del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152 e successive modificazioni, e si  adegua  alle
          relative  prescrizioni.  Il   rinnovo   dell'autorizzazione
          integrata ambientale  di  cui  all'articolo  29-octies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'  effettuato
          ogni quindici anni, sentita l'agenzia. 
              7. In sede di espletamento delle procedure di VIA e  di
          AIA di cui al comma 6 sono recepite  le  conclusioni  della
          VAS di cui  all'articolo  9  del  presente  decreto  ed  e'
          esclusa ogni duplicazione delle  relative  valutazioni.  Le
          valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, previste dal comma precedente, fermo  restando  quanto
          disposto  dall'ultimo  periodo  del  medesimo  comma,  sono
          effettuate con le modalita' ed entro e non oltre i  termini
          ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia
          relativamente alla  certificazione  del  sito  rispetto  ai
          criteri di localizzazione. 
              8. L'Agenzia definisce  le  prescrizioni  tecniche  cui
          sara'  soggetto  l'impianto,   anche   sulla   base   delle
          informazioni  fornite   dall'operatore.   Le   prescrizioni
          tecniche  costituiscono  parte  integrante  e   sostanziale
          dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le
          eventuali  prescrizioni  ai   fini   della   certificazione
          dell'operatore. 
              9. Il Ministero dello sviluppo economico  effettua,  ai
          sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea
          ai  fini  dell'acquisizione  dei  previsti   pareri   della
          Commissione Europea. 
              10.  Al  compimento  dell'istruttoria,  l'Agenzia,  nel
          rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto   di
          compatibilita' ambientale, rilascia  parere  vincolante  al
          Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso,
          entro trenta giorni dalla comunicazione del parere  stesso,
          indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
          e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia,
          i Ministeri concertanti,  la  Regione  e  gli  enti  locali
          interessati  e  con  tutti  gli   altri   soggetti   e   le
          amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base  dello
          specifico  progetto,  che  non  abbiano  gia'  espresso  il
          proprio parere  o  la  propria  autorizzazione  nell'ambito
          dell'istruttoria svolta dall'Agenzia. 
              11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui  al
          comma precedente, non venga raggiunta la necessaria  intesa
          con un ente locale coinvolto, il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, assegna all'ente interessato un congruo  termine
          per esprimere l'intesa; decorso inutilmente  tale  termine,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri   cui
          partecipa   il   Presidente   della   Regione   interessata
          all'intesa, e' adottato, su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
          il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sostitutivo
          dell'intesa. 
              12.  Nei  trenta  giorni   successivi   alla   positiva
          conclusione dell'istruttoria, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con  proprio
          decreto    l'autorizzazione    unica,    disponendone    la
          pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana e nei  siti  Internet  dei  relativi  Ministeri  e
          dell'Agenzia.  Il  predetto   decreto   vale   anche   come
          certificazione del possesso  dei  requisiti  da  parte  del
          titolare dell'autorizzazione unica. 
              12-bis. A  seguito  di  variazioni  delle  prescrizioni
          tecniche di  cui  al  comma  8,  stabilite  dall'Agenzia  e
          comunicate alle amministrazioni di  cui  al  comma  12,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  provvede  con  proprio  decreto  alla  modifica
          dell'autorizzazione unica,  disponendone  la  pubblicazione
          con le modalita' di cui al comma 12. 
              13. L'autorizzazione unica indica: 
              a) l'identita' del titolare dell'autorizzazione; 
              b) la tipologia e le  caratteristiche  dell'impianto  e
          delle opere connesse; 
              c) il perimetro dell'installazione; 
              d) la sua decorrenza e durata , non inferiore alla vita
          operativa di cui  al  comma  2,  lettera  e)  del  presente
          articolo; 
              e) (soppressa); 
              f) le ispezioni, i test e le analisi  che  il  titolare
          dell'autorizzazione  e'  tenuto  ad  effettuare,   con   la
          specificazione delle modalita' tecniche di svolgimento; 
              g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo  17
          marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di
          sicurezza nucleare e protezione sanitaria; 
              h) le  prescrizioni  e  gli  obblighi  di  informativa,
          comprensivi  di  modalita'  e  termini,  per  garantire  il
          coordinamento  e  la  salvaguardia  del  sistema  elettrico
          nazionale e la tutela dell'ambiente; 
              i) le  modalita'  della  garanzia  finanziaria  per  la
          responsabilita' civile verso i terzi; 
              l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria  per  la
          tutela dell'ambiente e della pubblica utilita'. 
              14.  L'autorizzazione  unica  vale  quale  licenza  per
          l'esercizio di impianti di produzione di energia  elettrica
          nucleare e  di  fabbricazione  del  combustibile  nucleare,
          previa   acquisizione   da   parte   dell'operatore   della
          certificazione comprovante l'esito  positivo  di  collaudi,
          prove   non   nucleari   e   prove   nucleari    rilasciati
          dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli  articoli
          da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A
          seguito di tale acquisizione,  l'operatore  trasmette  alle
          Amministrazioni di cui ai commi 1  e  3  e  all'Agenzia  il
          rapporto   finale   di    sicurezza,    prima    dell'avvio
          dell'esercizio commerciale dell'impianto.  L'autorizzazione
          unica certifica anche la qualifica di "operatore",  secondo
          quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2. 
              15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione  di
          pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza  delle  opere
          e, ove occorra, quale  dichiarazione  di  inamovibilita'  e
          apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei  beni
          in  essa  compresi.  L'autorizzazione   unica   costituisce
          variante agli  strumenti  urbanistici  e  sostituisce  ogni
          provvedimento amministrativo, autorizzazione,  concessione,
          licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo,
          comunque  denominati,   previsti   dalle   norme   vigenti,
          costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto, come
          definito  dall'articolo  2,  comma  1,   lettera   e),   in
          conformita' al progetto approvato. 
              15-bis.  La  costruzione,  l'avviamento  e  l'esercizio
          dell'impianto, ai sensi dell'articolo  29  della  legge  23
          luglio 2009, n. 99, avvengono sotto  il  controllo  tecnico
          dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni  e
          condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi
          le attivita' ed i poteri di controllo,  di  monitoraggio  e
          sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti  non
          riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto."