Art. 15 
 
 
  Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  nell'alinea,  la  parola:  "controlli"  e'   sostituita   dalla
seguente: "verifiche", dopo la parola:  "sicurezza"  e'  inserita  la
seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa; 
  b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono  inserite
le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole:  "riguardo  alla"
sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla". 
  2. All'articolo 15, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza"  e'  inserita  la  seguente:
"nucleare". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il soggetto  titolare  dell'autorizzazione  unica,  sotto  la
supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: 
  a) a valutare e  verificare  periodicamente  nonche'  a  migliorare
costantemente la  sicurezza  dell'impianto,  in  modo  sistematico  e
verificabile; 
  b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di  sistemi  di  gestione
che attribuiscano la  dovuta  priorita'  alla  sicurezza  nucleare  e
l'adozione di misure  per  la  prevenzione  di  incidenti  e  per  la
mitigazione delle relative conseguenze; 
  c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure  amministrative
di  protezione  il  cui  mancato  funzionamento  causerebbe   per   i
lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni
ionizzanti; 
      d)  a  prevedere  e  mantenere  risorse  finanziarie  ed  umane
adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b)  e
c).". 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e  2  e
          3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  come
          modificati o sostituiti dal presente decreto: 
              Art.     15     (Responsabilita'      del      titolare
          dell'autorizzazione  unica  in  materia  di  controlli   di
          sicurezza e di radioprotezione)  -  1.  Ferme  restando  le
          disposizioni in tema di verifiche, sulla sicurezza nucleare
          e sulla radioprotezione,  il  titolare  dell'autorizzazione
          unica e' responsabile: 
              a) della sicurezza dell'impianto; 
              b) della formazione dei lavoratori e  dei  responsabili
          dell'impianto, con particolare riguardo  alla  sicurezza  e
          alla prevenzione  dei  rischi,  legati  alle  attivita'  di
          costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; 
              c) dell'osservanza delle prescrizioni  dell'Agenzia  in
          materia  di  sicurezza  ed,  in  particolare,   di   quelle
          attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; 
              d) dell'attuazione di opportune forme  di  informazione
          diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte,  al  fine
          di creare le condizioni idonee per la  realizzazione  e  la
          gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione
          stessa. 
              2.  Gli  oneri  relativi  ai  controlli  di   sicurezza
          nucleare e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia,  che
          devono  comunque  assicurare  la  massima  trasparenza  nei
          confronti dei  cittadini  e  delle  amministrazioni  locali
          interessate  e  devono  essere  svolti  in  tempi  certi  e
          compatibili  con  la   programmazione   complessiva   delle
          attivita', sono a carico del  titolare  dell'autorizzazione
          unica. 
              3.  Il  soggetto  titolare  dell'autorizzazione  unica,
          sotto la supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: 
              a) a valutare e  verificare  periodicamente  nonche'  a
          migliorare costantemente  la  sicurezza  dell'impianto,  in
          modo sistematico e verificabile; 
              b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di
          gestione  che  attribuiscano  la  dovuta   priorita'   alla
          sicurezza  nucleare  e  l'adozione   di   misure   per   la
          prevenzione  di  incidenti  e  per  la  mitigazione   delle
          relative conseguenze; 
              c) a realizzare idonee  barriere  fisiche  e  procedure
          amministrative di protezione il cui  mancato  funzionamento
          causerebbe per i lavoratori e  la  popolazione  esposizioni
          significative alle radiazioni ionizzanti; 
              d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane
          adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere
          a), b) e c).