Art. 15 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, la parola: "controlli" e' sostituita dalla seguente: "verifiche", dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la seguente: "nucleare" e la parola: "altresi'" e' soppressa; b) alla lettera b), dopo le parole: "dei lavoratori" sono inserite le seguenti: "e dei responsabili" e dopo le parole: "riguardo alla" sono inserite le seguenti: "sicurezza e alla". 2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la parola: "sicurezza" e' inserita la seguente: "nucleare". 3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e' sostituito dal seguente: "3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: a) a valutare e verificare periodicamente nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile; b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze; c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti; d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 2 e 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati o sostituiti dal presente decreto: Art. 15 (Responsabilita' del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione) - 1. Ferme restando le disposizioni in tema di verifiche, sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica e' responsabile: a) della sicurezza dell'impianto; b) della formazione dei lavoratori e dei responsabili dell'impianto, con particolare riguardo alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi, legati alle attivita' di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo; c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti; d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa. 2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza nucleare e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica. 3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, e' obbligato: a) a valutare e verificare periodicamente nonche' a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile; b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze; c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti; d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).