Art. 16 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: "Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica". 2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare". 3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto e' trasmesso altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed e' pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.".
Note all'art. 16: - Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito dal presente decreto: Art. 16 (Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente. 2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente: a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione; b) le modalita' adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto; c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente; e) la natura e la quantita' dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, cosi' come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente. 3. Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto e' trasmesso altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed e' pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.