Art. 16 
 
 
  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituita  dalla  seguente:  "Rapporto  annuale  del
titolare dell'autorizzazione unica". 
  2. All'articolo 16, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole:"Il titolare"sono sostituite  dalle  seguenti:
"Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  al  Capo  X  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare". 
  3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e  IX  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto  e'  trasmesso
altresi' al Comitato di confronto e trasparenza di  cui  all'articolo
22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma  2  del  medesimo
articolo  22,  ed  e'  pubblicato  sui  siti  internet  del  titolare
dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.". 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1  e  3
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio  2010,
          n. 31, come sostituito dal presente decreto: 
              Art.    16    (Rapporto    annuale     del     titolare
          dell'autorizzazione  unica)  -   1.   Ferme   restando   le
          disposizioni di cui al Capo X del  decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 230 il titolare dell'autorizzazione unica ha
          l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo  le
          informazioni  circa  gli  incidenti   e   gli   accadimenti
          rilevanti  ai  fini   della   sicurezza   nucleare   e   la
          radioprotezione verificatisi  all'interno  del  sito  e  le
          misure  messe  in  atto  per   ripristinare   il   corretto
          funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute  delle
          persone e sull'ambiente. 
              2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine
          di ciascun anno solare  di  realizzazione  e  di  esercizio
          dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia  un  rapporto
          contenente: 
              a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione,
          le cause di eventuali ritardi e  le  previsioni  aggiornate
          sulla tempistica di realizzazione; 
              b) le modalita' adottate per il corretto adempimento  a
          tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica,
          anche relativamente alle fasi di cantiere  e  eventualmente
          al  periodo  di  prova  antecedente  l'entrata   a   regime
          dell'impianto; 
              c)  le  misure  adottate  a  garanzia  della  sicurezza
          nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti; 
              d) la  natura  ed  i  risultati  delle  rilevazioni  di
          emissioni  radioattive  e  non,  rilasciate   dall'Impianto
          Nucleare nell'ambiente; 
              e) la natura e la  quantita'  dei  rifiuti  radioattivi
          presenti sul sito dell'impianto  nucleare,  cosi'  come  le
          misure adottate per limitarne  la  loro  produzione  e  gli
          effetti sulla salute e sull'ambiente. 
              3. Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi VIII e
          IX del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  il
          rapporto e' trasmesso altresi' al Comitato di  confronto  e
          trasparenza di cui  all'articolo  22,  nel  rispetto  delle
          eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed
          e'   pubblicato   sui   siti    internet    del    titolare
          dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.