Art. 17 
 
 
  Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di
ottemperanza" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 230, e degli articoli 28 e  29  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni  per  le  parti  non
riguardanti  il  ciclo  di  funzionamento  dell'impianto,   l'Agenzia
vigila". 
  2. All'articolo 18, comma 4, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le  parole:  "la  sospensione  delle  attivita'  di  cui
all'autorizzazione  unica"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "la
sospensione  delle   attivita'   relative   alle   prescrizioni   non
rispettate". 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, commi  1  e  4,
          del decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  come
          modificati dal presente decreto: 
              Art.18 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli
          impianti) -  1.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
          230 e degli articoli 28 e  29  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni  per  le
          parti   non   riguardanti   il   ciclo   di   funzionamento
          dell'impianto, l'Agenzia vigila sul  corretto  adempimento,
          da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le
          prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. 
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto  per  i  casi  di
          violazione   delle   disposizioni   di   legge   e    delle
          prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
          sulla  costruzione  e  l'esercizio   dell'impianto   e   le
          salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di  elementi  di
          rischio indebito, emette  prescrizioni  tecniche  e  misure
          correttive  atte  alla  sua  eliminazione,  assegnando   un
          termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle  misure
          previste. 
              3. Il titolare dell'autorizzazione unica  adotta  senza
          indugio e comunque  nei  termini  previsti,  le  misure  di
          sicurezza indicate come  indifferibili  nelle  prescrizioni
          dell'Agenzia; entro trenta  giorni  dalla  emissione  delle
          prescrizioni   di   cui   al   comma   2,    il    titolare
          dell'autorizzazione unica potra' proporre all'Agenzia,  per
          l'approvazione,  soluzioni  tecniche  e  misure   attuative
          idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. 
              4.  Entro  i  successivi  quindici  giorni,   l'Agenzia
          conferma la prescrizione  adottata  ovvero  ne  emette  una
          nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro  cui
          il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle
          prescrizioni  ed  alle  misure   indicate.   In   caso   di
          inosservanza delle medesime nel termine fissato,  l'Agenzia
          dispone  la  sospensione  delle  attivita'  relative   alle
          prescrizioni non rispettate. 
              5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia  vengono  resi
          pubblici sul sito istituzionale e su quello  del  Ministero
          dello sviluppo economico.