Art. 17 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "L'Agenzia e' responsabile delle verifiche di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila". 2. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "la sospensione delle attivita' di cui all'autorizzazione unica" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione delle attivita' relative alle prescrizioni non rispettate".
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 18, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto: Art.18 (Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa. 2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste. 3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potra' proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative. 4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attivita' relative alle prescrizioni non rispettate. 5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.