Art. 18 
 
 
  Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. I commi 1 e  2  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Il titolare dell'autorizzazione unica e'  responsabile  della
gestione dei rifiuti radioattivi  di  esercizio  e  del  combustibile
nucleare per tutta  la  durata  della  vita  dell'impianto,  fino  al
trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in  carico
dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo  20.
In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere
stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel  rispetto  delle
disposizioni  vigenti  nonche'  delle  prescrizioni  tecniche  e   di
esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che  il
combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo'  adottare
l'opzione di un successivo riprocessamento  presso  strutture  estere
accreditate, nel rispetto della legislazione vigente. 
    2. Il titolare dell'autorizzazione  unica  provvede,  secondo  la
normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e  nel  rispetto  delle
prescrizioni   impartite   dall'Agenzia,   al   trattamento   ed   al
condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento  presso
il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o
dei rifiuti derivanti dal suo  riprocessamento,  presso  il  medesimo
Deposito nazionale.". 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi  1  e  2,
          del decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  come
          sostituiti dal presente decreto: 
              Art. 19 (Disposizioni in materia  di  sistemazione  dei
          rifiuti radioattivi) - 1. Il  titolare  dell'autorizzazione
          unica  e'   responsabile   della   gestione   dei   rifiuti
          radioattivi di esercizio e del  combustibile  nucleare  per
          tutta  la  durata  della  vita   dell'impianto,   fino   al
          trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla  presa
          in carico dell'impianto da parte  di  Sogin  ai  sensi  del
          successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento  al
          Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente
          nel sito dell'impianto,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          vigenti nonche' delle prescrizioni tecniche e di esecuzione
          impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio  che  il
          combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore puo'
          adottare l'opzione di un successivo riprocessamento  presso
          strutture   estere   accreditate,   nel   rispetto    della
          legislazione vigente. 
              2.  Il  titolare  dell'autorizzazione  unica  provvede,
          secondo  la  normativa  vigente  ed   in   particolare   le
          disposizioni di cui al Capo VI del decreto  legislativo  17
          marzo 1995,  n.  230  e  nel  rispetto  delle  prescrizioni
          impartite    dall'Agenzia,    al    trattamento    ed    al
          condizionamento  dei  rifiuti   di   esercizio,   al   loro
          smaltimento presso il Deposito nazionale e al  conferimento
          del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo
          riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale. 
              3. I costi delle attivita' di cui al  comma  2  sono  a
          carico del titolare dell'autorizzazione unica.