Art. 19 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. All'attivita' di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia.". 2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente: "operativa"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: "2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ". 4. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente: "operativa"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e' effettuata dall'Agenzia". 5. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3". 6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita' competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. 6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorita' per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorita' competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attivita', il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.". 7. La disposizione di cui al comma 6-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, si applica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituiti o modificati dal presente decreto: Art. 20 (Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti) - 1. All'attivita' di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia. 2. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attivita' relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 3. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruita' ad un qualificato organismo terzo, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. E operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina e' effettuata dall'agenzia. 4. Il finanziamento delle attivita' di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica. 5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione di cui al comma 3 risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi e' tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza. 6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.