Art. 19 
 
 
  Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. All'attivita' di decommissioning degli  impianti  attende  la
Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e  con  le  vigenti
disposizioni in materia.". 
  2. All'articolo 20, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
"operativa"; 
  b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  secondo  gli
indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79". 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi  mediante
atto scritto, il termine  della  vita  operativa  dell'impianto  alla
Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico,  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. ". 
  4. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "al termine della vita" e' inserita la seguente:
"operativa"; 
  b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato d'intesa
tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la  nomina  e'
effettuata dall'Agenzia". 
  5. All'articolo 20, comma 5, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "operata dalla Sogin S.p.A." sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 3". 
  6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    "6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli  55,
56 e  57  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  gia'
presentati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  da
almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorita'  competenti
entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non
vengano rilasciati entro il termine  di  cui  al  primo  periodo,  il
Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi,
che si svolge secondo le modalita' degli articoli 14-ter e  14-quater
della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare  le  relative
autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni. 
    6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' competenti,  nell'ambito  delle  attivita'
richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre  1962,  n.
1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n.  230,  eventuali  priorita'  per  l'ottenimento  delle
relative  autorizzazioni,   secondo   un   criterio   di   efficienza
realizzativa.   Qualora,   entro   novanta    giorni    dall'avvenuta
segnalazione,  le  autorita'  competenti  non  rilascino   i   pareri
riguardanti  le  suddette  attivita',  il  Ministero  dello  sviluppo
economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo  25,  comma
2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n.  99,  che  si  conclude
entro i successivi novanta giorni.". 
  7. La disposizione di cui  al  comma  6-ter  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  come  modificato  dal
presente articolo, si applica  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e
          5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  come
          sostituiti o modificati dal presente decreto: 
              Art. 20  (Disposizioni  in  materia  di  disattivazione
          degli impianti) - 1. All'attivita' di decommissioning degli
          impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi
          statutari e con le vigenti disposizioni in materia. 
              2. La Sogin S.p.A., al  termine  della  vita  operativa
          dell'impianto, prende in carico la  gestione  in  sicurezza
          del medesimo e svolge  tutte  le  attivita'  relative  alla
          disattivazione dell'impianto stesso fino  al  rilascio  del
          sito per altri usi,  secondo  gli  indirizzi  formulati  ai
          sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16
          marzo 1999, n. 79. 
              3. La Sogin S.p.A., al  termine  della  vita  operativa
          dell'impianto,  effettua  una  valutazione  dei  costi   di
          disattivazione   in   contraddittorio   con    l'operatore,
          richiedendo, se  del  caso,  parere  di  congruita'  ad  un
          qualificato organismo terzo, nominato  d'intesa  tra  Sogin
          S.p.A. E operatore. In mancanza dell'intesa, la  nomina  e'
          effettuata dall'agenzia. 
              4. Il finanziamento delle attivita'  di  disattivazione
          avviene per il tramite del fondo di  cui  all'articolo  21,
          alimentato    con     i     contributi     dei     titolari
          dell'autorizzazione unica. 
              5. Qualora, al termine della vita operativa di  ciascun
          impianto,   la   valutazione   dei   relativi   costi    di
          disattivazione di cui al comma 3 risulti superiore rispetto
          a quanto versato dal  titolare  dell'autorizzazione  unica,
          questi e' tenuto ad integrare  il  Fondo  con  la  relativa
          differenza. 
              6. Si applicano alla Sogin S.p.a.  le  disposizioni  di
          cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.