Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini"; b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1"; c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1"; d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;"; e) alla lettera f), le parole da: "che manifesta l'interesse" a: "impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5"; f) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "deposito nazionale" e' il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita' derivanti da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attivita' ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;"; g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: "l-bis) "decommissioning" e' l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 2 (Definizioni) - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962,n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) "Agenzia" e' l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; b) "area idonea" e' la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1; c) "sito" e' la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o piu' impianti nucleari o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1; d) "Conferenza unificata" e' la Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni; e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio; f) "operatore" e' la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5; g) "AIEA" e' l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; h) "AEN-OCSE" e' l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi. i) deposito nazionale" e' il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita' derivanti da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attivita' ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale; l) "Strategia nucleare" indica il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare. l-bis) "decommissioning" e' l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica."