Art. 2 
 
 
   Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti:
"Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31  dicembre  1962,  n.
1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini"; 
  b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
all'articolo 1, comma 1"; 
  c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o
del  Deposito  Nazionale  incluso  nel  Parco  Tecnologico   di   cui
all'articolo 1, comma 1"; 
  d) la lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e)  "impianti
nucleari" sono gli impianti di produzione  di  energia  elettrica  di
origine nucleare e gli impianti  di  fabbricazione  del  combustibile
nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo
del  combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti   radioattivi,   delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere
di sviluppo  e  adeguamento  della  rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale necessarie all'immissione in  rete  dell'energia  prodotta,
delle eventuali vie di accesso  specifiche  e  delle  opere  connesse
necessarie e pertinenti al suo esercizio;"; 
  e) alla lettera f), le parole da: "che  manifesta  l'interesse"  a:
"impianto nucleare" sono sostituite dalle seguenti: "che rispettano i
requisiti di cui all'articolo 5"; 
  f) la lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "i)  "deposito
nazionale" e' il deposito  nazionale  annesso  al  Parco  tecnologico
destinato  allo  smaltimento  a   titolo   definitivo   dei   rifiuti
radioattivi  a  bassa  e  media  attivita'  derivanti  da   attivita'
industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione
di impianti nucleari e di impianti del ciclo  del  combustibile  siti
nel  territorio  nazionale,  nonche'  all'immagazzinamento  di  lunga
durata  dei  rifiuti  ad  alta   attivita'   ed   eventualmente   del
combustibile  irraggiato  provenienti  dall'esercizio   di   impianti
nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla  pregressa  gestione  di
impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile  siti  nel
territorio nazionale;"; 
  g) dopo la lettera l) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
      "l-bis)   "decommissioning"   e'   l'insieme    delle    azioni
pianificate, tecniche e gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della  cessazione
definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza  e
di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino
allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente  da
vincoli di natura radiologica.". 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 2 (Definizioni) - 1. Fatte salve  le  definizioni
          di cui alla legge 31 dicembre 1962,n. 1860,  e  al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,ai  fini  del  presente
          decreto valgono le seguenti definizioni: 
              a) "Agenzia" e' l'Agenzia per la sicurezza nucleare  di
          cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
              b) "area idonea" e' la porzione di territorio nazionale
          rispondente alle caratteristiche ambientali e  tecniche  ed
          ai  relativi  parametri  di  riferimento  che   qualificano
          l'idoneita' all'insediamento di  impianti  nucleari  o  del
          Deposito Nazionale incluso nel  Parco  Tecnologico  di  cui
          all'articolo 1, comma 1; 
              c) "sito" e' la porzione  dell'area  idonea  che  viene
          certificata per  l'insediamento  di  uno  o  piu'  impianti
          nucleari  o  del  Deposito  Nazionale  incluso  nel   Parco
          Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1; 
              d) "Conferenza unificata"  e'  la  Conferenza  prevista
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
          successive modifiche ed integrazioni; 
              e) "impianti nucleari" sono gli impianti di  produzione
          di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti  di
          fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi  delle
          opere relative allo stoccaggio temporaneo del  combustibile
          irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle  infrastrutture
          indispensabili all'esercizio degli stessi, delle  opere  di
          sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione
          nazionale necessarie all'immissione  in  rete  dell'energia
          prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle
          opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio; 
              f) "operatore" e' la persona fisica o  giuridica  o  il
          consorzio di persone fisiche o giuridiche che rispettano  i
          requisiti di cui all'articolo 5; 
              g) "AIEA" e'  l'Agenzia  internazionale  per  l'energia
          atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna; 
              h)  "AEN-OCSE"  e'  l'Agenzia  per  l'energia  nucleare
          presso l'OCSE, con sede a Parigi. 
              i) deposito nazionale" e' il deposito nazionale annesso
          al Parco tecnologico destinato allo  smaltimento  a  titolo
          definitivo  dei  rifiuti  radioattivi  a  bassa   e   media
          attivita' derivanti da attivita' industriali, di ricerca  e
          medico-sanitarie e dalla  pregressa  gestione  di  impianti
          nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti  nel
          territorio nazionale, nonche' all'immagazzinamento di lunga
          durata dei rifiuti ad alta attivita' ed  eventualmente  del
          combustibile  irraggiato  provenienti   dall'esercizio   di
          impianti  nucleari,  compresi  i  rifiuti  derivanti  dalla
          pregressa gestione di impianti nucleari e di  impianti  del
          ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale; 
              l)   "Strategia   nucleare"   indica    il    documento
          programmatico del Governo con il quale sono  delineati  gli
          obiettivi strategici in materia nucleare. 
              l-bis)  "decommissioning"  e'  l'insieme  delle  azioni
          pianificate, tecniche e gestionali,  da  effettuare  su  un
          impianto nucleare a seguito del suo definitivo  spegnimento
          o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel  rispetto
          dei requisiti di sicurezza e di protezione dei  lavoratori,
          della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento
          finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
          natura radiologica."