Art. 20 
 
 
  Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, la parola: "istituito"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"costituito". 
  2. All'articolo 21, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  parola:  "AEEG",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita   dalle
seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; 
  b) dopo  le  parole:  "previo  parere"  e'  inserita  la  seguente:
"vincolante". 
  3. All'articolo 21, comma 3, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti:  "Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas"; 
  b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle  seguenti:
"risorse finanziarie". 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1, 2 e 3,
          del decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31,  come
          modificati dal presente decreto: 
              Art. 21 (Fondo per il "decommissioning") - 1. Il  Fondo
          per il "decommissioning"  di  cui  all'art.  25,  comma  2,
          lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 e'  costituito
          presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico  ed  e'
          alimentato   dai   titolari    dell'autorizzazione    unica
          attraverso il versamento di un contributo per ogni anno  di
          esercizio dell'impianto. Il Fondo e'  articolato  in  tante
          sezioni per quanti sono gli impianti nucleari,  a  ciascuno
          dei quali afferiscono  i  contributi  versati  dai  singoli
          titolari a decorrere dalla conclusione del  primo  anno  di
          esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo
          e puo'  effettuare  investimenti  fruttiferi,  qualora  gli
          stessi non pregiudichino la liquidita' necessaria e abbiano
          un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato. 
              2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1
          e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas,  su  proposta  della  Sogin  s.p.a.  e  previo  parere
          vincolante dell'Agenzia,  assumendo  a  parametro  analoghe
          esperienze internazionali  con  la  medesima  tecnologia  e
          comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della
          stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti
          presentata  dagli  operatori  nella   fase   autorizzativa.
          L'importo  e'  aggiornato  ogni  anno  secondo  gli  indici
          definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni. 
              3.  La  verifica  ed   il   controllo   delle   risorse
          finanziarie che alimentano il  Fondo  e'  operata  su  base
          annuale dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che
          provvede mediante la Cassa Conguaglio di  cui  al  comma  1
          all'erogazione  dei  fondi  per  stato  d'avanzamento   dei
          relativi  lavori,  previo  controllo  e   validazione   dei
          progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari,
          condizionamento,  trasporto  e  conferimento  dei   rifiuti
          radioattivi,  presentati  dagli   operatori,   secondo   la
          normativa vigente.