Art. 20 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "istituito" e' sostituita dalla seguente: "costituito". 2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "AEEG", ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; b) dopo le parole: "previo parere" e' inserita la seguente: "vincolante". 3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "AEEG" e' sostituita dalle seguenti: "Autorita' per l'energia elettrica e il gas"; b) le parole: "risorse finanziare" sono sostituite dalle seguenti: "risorse finanziarie".
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto: Art. 21 (Fondo per il "decommissioning") - 1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 e' costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed e' alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo e' articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e puo' effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidita' necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato. 2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere vincolante dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo e' aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni. 3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il Fondo e' operata su base annuale dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.