Art. 21 
 
 
  Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, le parole: "comma 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"comma 9,". 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dal presente decreto: 
              Art. 22 (Comitati di  confronto  e  trasparenza)  -  1.
          Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada  un  sito
          certificato ai sensi dell'articolo  11,  comma  9  e  nella
          Regione  in  cui  e'  situato  il  sito  prescelto  per  la
          realizzazione  del  Deposito  nazionale,  e'  istituito  un
          "Comitato  di  confronto  e  trasparenza",  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato
          a   garantire   alla   popolazione    l'informazione,    il
          monitoraggio  ed  il  confronto   pubblico   sull'attivita'
          concernente    il    procedimento     autorizzativo,     la
          realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo
          impianto  nucleare,  nonche'  sulle  misure  adottate   per
          garantire la protezione sanitaria dei  lavoratori  e  della
          popolazione e la salvaguardia dell'ambiente. 
              2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito e' tenuto
          a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto  e
          trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni  ed
          i  dati  richiesti,   ad   eccezione   delle   informazioni
          commerciali sensibili e di quelle relative alle  misure  di
          protezione fisica dell'impianto nucleare. 
              3. Chiunque sia interessato  ad  ottenere  informazioni
          sul progetto,  sulle  attivita'  dell'impianto  nucleare  e
          sulle misure  adottate  per  la  sicurezza  nucleare  e  la
          radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e
          delle esposizioni, puo' rivolgersi al Comitato di confronto
          e  trasparenza  il  quale  e'  tenuto   a   comunicare   le
          informazioni in  suo  possesso  o  acquisite  all'uopo  dal
          titolare dell'autorizzazione unica. 
              4. Il Comitato di confronto e  trasparenza,  costituito
          con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del   mare   e   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  oneri   a   carico
          dell'operatore, e' composto da: 
              a)  il  Presidente  della  Regione  interessata  o  suo
          delegato,  che  svolge  le  funzioni  di   presidente   del
          Comitato; 
              b) il Presidente  della  Provincia  interessata  o  suo
          delegato; 
              c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio
          e' interessato dalla realizzazione dell'impianto nonche'  i
          Sindaci dei Comuni limitrofi, come  definiti  dall'articolo
          23 comma 4; 
              d) il Prefetto o suo delegato; 
              e)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
              f) un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
              g) un  rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,
          della ricerca e dell'universita'; 
              h) un rappresentante dell'ISPRA; 
              i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti; 
              l)   un   rappresentante   dell'ARPA   della    Regione
          interessata; 
              m) un rappresentante dell'Agenzia; 
              n)  un  rappresentante  del  titolare  del  sito  e,  a
          decorrere  dal  rilascio  dell'autorizzazione  unica,   del
          titolare di quest'ultima; 
              o) un  rappresentante  dell'associazione  ambientalista
          maggiormente rappresentativa a livello regionale; 
              p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato
          dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa
          a livello regionale; 
              q)  un  rappresentante  dell'organizzazione   sindacale
          maggiormente rappresentativa a livello regionale; 
              r) un esperto qualificato di radioprotezione  designato
          dall'Agenzia. 
              5. I componenti del Comitato durano  in  carica  cinque
          anni, salvo quelli che sono tali in  forza  di  una  carica
          elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di
          quest'ultima. Il Comitato di  confronto  e  trasparenza  e'
          convocato in via ordinaria  dal  Presidente  con  frequenza
          almeno annuale ovvero ogni qual  volta  se  ne  ravvisi  la
          necessita'  o  l'opportunita';  il  Comitato  opera   senza
          corresponsione  di  compensi  o  emolumenti  a  favore  dei
          componenti. 
              6.  Il  Comitato  di  confronto  e   trasparenza   puo'
          richiedere  eventuali  analisi  in  ordine  a   particolari
          aspetti  tecnici,  radioprotezionistici  ed  ambientali   a
          qualificati soggetti pubblici, quali  le  Universita',  gli
          Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA,  i  cui  oneri
          sono  posti  dall'operatore  a  detrazione  dei  contributi
          annuali di cui agli articoli 23 e 30.