Art. 23 
 
 
  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente:  "Decadenza  e  sospensione
dai benefici". 
  2. All'articolo 24, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente:
"costruzione". 
  3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis.  Nel  caso  in   cui   la   costruzione   o   l'esercizio
dell'impianto   subiscano   arresti   temporanei    non    imputabili
all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e  i  periodi  di
arresto  non  sono  considerati  ai  fini  della  determinazione  del
beneficio.". 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo della  rubrica  e  del  comma  1,
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio  2010,
          n. 31, come sostituito o modificato dal presente decreto: 
              "Decadenza e sospensione dai benefici" - 1. Nel caso in
          cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per
          qualunque  ragione,  un  arresto  definitivo,  i   benefici
          riconosciuti alle persone residenti, agli  enti  locali  ed
          alle  imprese  decadono  automaticamente  con  effetto  dal
          momento  dell'arresto,  senza  eventuale  ripetizione   dei
          benefici erogati anticipatamente.