Art. 23 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e' sostituita dalla seguente: "Decadenza e sospensione dai benefici". 2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "realizzazione" e' sostituita dalla seguente: "costruzione". 3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici e' sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.".
Note all'art. 23: - Si riporta il testo della rubrica e del comma 1, dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito o modificato dal presente decreto: "Decadenza e sospensione dai benefici" - 1. Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente.