Art. 24 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici". 2. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "realizzazione del Centro di studi e sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione". 3. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle" sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le". 4. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.".
Note all'art. 24: - Si riporta il testo della rubrica del Titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici.) - Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico) - 1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia. 2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. 3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attivita' di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.