Art. 25 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: ", in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99," sono soppresse; b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "rifiuti radioattivi" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 30, comma 4,".
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 26 (Sogin S.p.A.) - 1. La Sogin S.p.A, e' il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine: a) gestisce le attivita' finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25; b) cura le attivita' connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico; d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1 il corrispettivo per le attivita' di cui all'articolo 27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del presente decreto legislativo; e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attivita' da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti. 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.