Art. 25 
 
 
  Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: ", in coerenza  con  l'atto  di  indirizzo
previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23  luglio  2009,  n.
99," sono soppresse; 
  b) al comma 1, lettera d), dopo le  parole:  "rifiuti  radioattivi"
sono inserite le seguenti: ", ad  eccezione  di  quelli  disciplinati
dall'articolo 29, comma 1," e le parole: "ai sensi dell'articolo  29"
sono sostituite dalle seguenti: "ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
4,". 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dal presente decreto: 
              Art. 26 (Sogin S.p.A.) -  1.  La  Sogin  S.p.A,  e'  il
          soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a
          fine vita, del  mantenimento  in  sicurezza  degli  stessi,
          nonche' della realizzazione e dell'esercizio  del  Deposito
          nazionale e del Parco Tecnologico di cui  all'articolo  25,
          comprendente anche il  trattamento  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti radioattivi. 
              A tal fine: 
              a)   gestisce    le    attivita'    finalizzate    alla
          localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai  sensi
          dell'articolo 25; 
              b)  cura  le   attivita'   connesse   al   procedimento
          autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio  del
          Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento  dei
          rifiuti radioattivi; 
              c) provvede alla  realizzazione  ed  all'esercizio  del
          Parco Tecnologico; 
              d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed
          allo smaltimento dei rifiuti radioattivi  ad  eccezione  di
          quelli  disciplinati   dall'articolo   29,   comma   1   il
          corrispettivo per le attivita' di cui all'articolo 27,  con
          modalita' e  secondo  tariffe  stabilite  con  decreto  del
          Ministero dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  finanze,  ed  eroga  agli  Enti
          locali le quote  ad  essi  spettanti,  calcolate  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 4 del presente decreto legislativo; 
              e)   promuove   diffuse   e   capillari   campagne   di
          informazione e comunicazione  alla  popolazione  in  ordine
          alle attivita'  da  essa  svolte,  al  fine  di  creare  le
          condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi  e  per
          la gestione degli impianti. 
              2. Lo svolgimento delle attivita' di cui  alle  lettere
          c) ed e) del comma 1 e' sottoposto  al  controllo  ed  alla
          vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente  a  quelle  di  cui
          alla lettera d),  anche  al  controllo  ed  alla  vigilanza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas  di  cui
          alla legge 14 novembre 1995, n. 481.