Art. 26 
 
 
  Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio  dei  Ministri
di cui all'articolo  9,  comma  3,  la  Sogin  S.p.A.  definisce,  in
conformita'  alla  suddetta  approvazione,  una  proposta  di   Carta
nazionale delle aree potenzialmente idonee  alla  localizzazione  del
Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di  idoneita'
delle  suddette  aree  sulla  base  di  caratteristiche  tecniche   e
socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonche'  un
progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.". 
  2. All'articolo 27, comma 2, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: "di massima" sono soppresse e la  parola:
"indicati" e' sostituita dalla seguente: "indicata"; 
  b) alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ",  e
determinazione del fattore di riempimento". 
  3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "di massima"
sono soppresse. 
  4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "alle misure  compensative"
sono sostituite dalle seguenti: "ai benefici economici". 
  5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "formalmente trasmesse
alla stessa"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  al  Ministero  dello
sviluppo economico" e la parola: "potenzialmente" e' soppressa. 
  6.  All'articolo  27,  comma  6,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
soppressa. 
  7.  All'articolo  27,  comma  7,  la  parola:  "potenzialmente"  e'
soppressa; dopo la parola "comunicare" sono inserite le seguenti:  ",
entro sessanta giorni" e le  parole  "Regioni  interessate",  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "regioni   nel   cui
territorio ricadono le aree idonee". 
  8. All'articolo 27, comma 9, dopo la  parola:  "aree",  la  parola:
"potenzialmente" e' soppressa. 
  9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, dopo le parole: "di cui al medesimo comma" sono inserite
le seguenti: "ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al  comma
8". 
  10. All'articolo 27,  comma  11,  le  parole:  "ne  attribuisce  il
diritto di svolgere le attivita' di cui al presente articolo  in  via
esclusiva alla stessa Sogin S.p.A" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"attribuisce il diritto di svolgere le attivita' ad esso relative, di
cui al presente decreto legislativo, in  via  esclusiva  alla  stessa
Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.". 
  11. L'articolo 27, comma 12, e' sostituito dal seguente: 
    "12. Nella regione in cui e' situato il  sito  prescelto  per  la
realizzazione del Parco tecnologico,  la  Sogin  S.p.A.  avvia  entro
trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare  volta
a comunicare alla popolazione  ed  agli  enti  locali  le  necessarie
informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa  si
terra' conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della  salute
dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale,  nonche'
di quelli relativi alle ricadute  socio-economiche,  culturali  e  di
sviluppo  del  territorio  connesse  alla  realizzazione  del   Parco
Tecnologico  e   ai   benefici   economici   previsti,   della   loro
quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento alla popolazione
interessata.". 
  12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "Entro quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi" e le parole: "il  termine
di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di sei mesi". 
  13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: 
    "13-bis. L'istanza  deve  essere  contestualmente  presentata  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  anche  ai  fini
dell'avvio  della  procedura  di  impatto  ambientale  (VIA),  e   la
documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto
disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n.  152  del  2006,
anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del  pubblico,
nonche' al Ministero delle infrastrutture e trasporti.". 
  14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.
31, dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
    "17-bis.  L'autorizzazione  unica  vale  quale  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza  delle  opere  e,  ove
occorra, quale dichiarazione  di  inamovibilita'  e  apposizione  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  dei  beni  in   essa   compresi.
L'autorizzazione   unica   costituisce   variante   agli    strumenti
urbanistici  e   sostituisce   ogni   provvedimento   amministrativo,
autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di  assenso  e
atto  amministrativo,  comunque  denominati,  previsti  dalle   norme
vigenti, costituendo titolo a costruire  ed  esercire  l'impianto  in
conformita' al progetto approvato.". 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 1, 2,  3,
          4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12 e 13, del decreto  legislativo  15
          febbraio 2010, n. 31,  come  sostituiti  o  modificati  dal
          presente decreto: 
              Art. 27 (Autorizzazione  unica  per  la  costruzione  e
          l'esercizio del Parco Tecnologico)  -  1.  Entro  tre  mesi
          dall'approvazione  del  Consiglio  dei  Ministri   di   cui
          all'articolo 9, comma 3,  la  Sogin  S.p.A.  definisce,  in
          conformita' con la suddetta approvazione, una  proposta  di
          Carta  nazionale  delle  aree  potenzialmente  idonee  alla
          localizzazione   del    Parco    Tecnologico,    proponendo
          contestualmente un ordine di idoneita' delle suddette  aree
          sulla base di caratteristiche tecniche  e  socio-ambientali
          delle  aree  preliminarmente   identificate,   nonche'   un
          progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. 
              2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed  e'
          corredato dalla documentazione di seguito indicata; 
              a) documentazione relativa alla tipologia di  materiali
          radioattivi destinati al  Deposito  nazionale  (criteri  di
          accettabilita' a  deposito;  modalita'  di  confezionamento
          accettabili; inventario radiologico; ecc.); 
              b) dimensionamento preliminare della  capacita'  totale
          del Deposito nazionale, anche in funzione di  uno  sviluppo
          modulare del medesimo,  e  determinazione  del  fattore  di
          riempimento; 
              c) identificazione dei criteri di sicurezza posti  alla
          base del progetto del deposito; 
              d) indicazione delle infrastrutture di  pertinenza  del
          Deposito nazionale; 
              e) criteri e contenuti per la definizione del programma
          delle indagini per la qualificazione del sito; 
              f) indicazione del personale da impiegare  nelle  varie
          fasi di vita del  Deposito  nazionale,  con  la  previsione
          dell'impiego   di   personale   residente   nei   territori
          interessati,  compatibilmente   con   le   professionalita'
          richieste  e  con  la  previsione  di  specifici  corsi  di
          formazione; 
              g)  indicazione  delle  modalita'  di   trasporto   del
          materiale radioattivo al Deposito nazionale e  criteri  per
          la valutazione della idoneita'  delle  vie  di  accesso  al
          sito; 
              h) indicazioni di massima  delle  strutture  del  Parco
          Tecnologico e dei potenziali benefici  per  il  territorio,
          anche in termini occupazionali; 
              i) ipotesi di benefici diretti alle persone  residenti,
          alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed
          agli  enti  locali  interessati  e  loro   quantificazione,
          modalita' e tempi del trasferimento. 
              3.  La  proposta  di   Carta   nazionale   delle   aree
          potenzialmente idonee, con l'ordine della  idoneita'  delle
          aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche
          e  socio-ambientali,   il   progetto   preliminare   e   la
          documentazione   di   cui   ai   commi   precedenti    sono
          tempestivamente pubblicati sul sito  Internet  della  Sogin
          SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione
          almeno  su  cinque  quotidiani  a   diffusione   nazionale,
          affinche',   nei   sessanta    giorni    successivi    alla
          pubblicazione, le  Regioni,  gli  Enti  locali,  nonche'  i
          soggetti  portatori  di  interessi   qualificati,   possano
          formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta
          e non anonima, trasmettendole  ad  un  indirizzo  di  posta
          elettronica della  Sogin  SpA  appositamente  indicato.  Le
          comunicazioni sui siti internet e sui  quotidiani  indicano
          le sedi ove possono essere consultati gli atti  nella  loro
          interezza,  le  modalita',  i  termini,  la  forma  e   gli
          indirizzi  per  la  formulazione   delle   osservazioni   o
          proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta  nel
          rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla  legge
          7 agosto 1990, n. 241. 
              4. Entro i 60 giorni successivi alla  pubblicazione  di
          cui al comma 3,  la  Sogin  S.p.A.  promuove  un  Seminario
          nazionale, cui sono  invitati,  tra  gli  altri,  oltre  ai
          Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le  Province
          ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate
          dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente
          idonee di  cui  al  comma  1,  nonche'  l'UPI,  l'ANCI,  le
          Associazioni degli Industriali delle Province  interessate,
          le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
          territorio, le Universita' e gli Enti di  ricerca  presenti
          nei territori interessati. Nel  corso  del  Seminario  sono
          approfonditi tutti gli aspetti tecnici  relativi  al  Parco
          Tecnologico,  con  particolare  riferimento  alla  piena  e
          puntuale rispondenza delle aree  individuate  ai  requisiti
          dell'AIEA e dell'Agenzia  ed  agli  aspetti  connessi  alla
          sicurezza   dei    lavoratori,    della    popolazione    e
          dell'ambiente,  e  sono  illustrati  i  possibili  benefici
          economici  e  di  sviluppo   territoriale   connessi   alla
          realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui
          all'articolo 30, comma 2. 
              5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a
          seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi
          precedenti  e  formalmente  trasmesse  alla  stessa  e   al
          Ministero dello sviluppo economico entro il termine  di  30
          giorni dal Seminario  medesimo,  entro  i  sessanta  giorni
          successivi  al  predetto  termine,  redige   una   versione
          aggiornata della proposta di  Carta  nazionale  delle  aree
          idonee, ordinate secondo i criteri  sopra  definiti,  e  la
          trasmette al Ministero dello sviluppo economico. 
              6. Il Ministro dello sviluppo  economico  acquisito  il
          parere  tecnico  dell'Agenzia,  che  si  esprime  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni,  con  proprio  decreto,   di
          concerto con il Ministro dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee
          alla localizzazione del  Parco  tecnologico.  La  Carta  e'
          pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri
          e dell'Agenzia. 
              7. Entro trenta giorni dall'approvazione  della  Carta,
          la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree
          idonee  alla  localizzazione  del   Parco   Tecnologico   a
          comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso  e
          avvia   trattative   bilaterali    finalizzate    al    suo
          insediamento, da formalizzare con uno specifico  protocollo
          di accordo.  La  semplice  manifestazione  d'interesse  non
          comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli  enti
          locali. In caso di assenza di  manifestazioni  d'interesse,
          la Sogin SpA promuove trattative bilaterali  con  tutte  le
          Regioni interessate. In caso di piu'  protocolli,  ciascuno
          di questi reca il  livello  di  priorita'  dell'area  sulla
          scorta   delle   caratteristiche   tecniche,    economiche,
          ambientali e sociali  della  stessa,  cosi'  come  definito
          dalla  Sogin  SpA   sulla   base   dei   criteri   indicati
          dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)  e
          dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero
          dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle  Regioni
          interessate. 
              8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al
          comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
          della  richiesta  dell'intesa  stessa,  si  provvede  entro
          trenta   giorni   alla   costituzione   di   un    Comitato
          interistituzionale per tale intesa, i cui  componenti  sono
          designati in modo da assicurare una composizione paritaria,
          rispettivamente, dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare  e  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da un lato,  e  dalla  Regione,  dall'altro.  Le
          modalita' di funzionamento del Comitato  interistituzionale
          sono stabilite entro il medesimo termine  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente della tutela del  territorio  e  del
          mare e del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  del  parere  stesso;   il
          Comitato  opera  senza   corresponsione   di   compensi   o
          emolumenti a favore dei componenti. Ove  non  si  riesca  a
          costituire il predetto Comitato interistituzionale,  ovvero
          non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i
          sessanta giorni  successivi,  si  provvede  all'intesa  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con  la
          partecipazione del presidente della Regione interessata. 
              9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il
          Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta  di
          aree  idonee  sulle  quali  e'  stata   espressa   l'intesa
          regionale alla Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che  esprime  la
          relativa intesa entro i termini di cui  all'articolo  3  di
          tale ultimo decreto  legislativo  e,  comunque,  non  oltre
          novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In
          mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede  con
          deliberazione  motivata,  secondo  quanto  disposto   dallo
          stesso articolo 3 sulla base delle  intese  gia'  raggiunte
          con le singole Regioni interessate da ciascun sito. 
              10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di  intesa,
          nell'ordine  di  idoneita'  di  cui  al  comma  7  e   fino
          all'individuazione di quella ove ubicare il sito del  Parco
          Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro  270  giorni  dal
          protocollo  di   cui   al   medesimo   comma   ovvero   dal
          perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le  indagini
          tecniche   nel   rispetto    delle    modalita'    definite
          dall'Agenzia. Si applica quanto previsto dall'articolo  12.
          L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle  indagini  tecniche,
          ne esamina le risultanze finali  ed  esprime  al  Ministero
          dello sviluppo economico parere vincolante sulla  idoneita'
          del sito proposto. In  esito  alle  indagini  tecniche,  la
          Sogin  SpA  formula  una  proposta  di  localizzazione   al
          Ministero dello sviluppo economico. 
              11. Entro trenta giorni dalla ricezione della  proposta
          il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sentito il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca per gli  aspetti  relativi  all'attivita'  di
          ricerca, sulla base della proposta  formulata  dalla  Sogin
          S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia,  individua  con
          proprio decreto il sito  per  la  realizzazione  del  Parco
          Tecnologico  e  attribuisce  il  diritto  di  svolgere   le
          attivita' ad esso relative,  di  cui  al  presente  decreto
          legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel
          rispetto del diritto comunitario. Con il medesimo  decreto,
          la relativa area viene dichiarata di  interesse  strategico
          nazionale e  soggetta  a  speciali  forme  di  vigilanza  e
          protezione  e   vengono   definite   le   relative   misure
          compensative.  Il  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana e  contestualmente  sui
          siti internet dei suddetti Ministeri,  della  Sogin  SpA  e
          dell'Agenzia. 
              12. Nella Regione in cui e' situato il  sito  prescelto
          per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A.
          avvia entro trenta  giorni  una  campagna  di  informazione
          diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione  ed
          agli enti locali le necessarie  informazioni  sul  Deposito
          nazionale; in tale campagna informativa si terra' conto, in
          particolare, dei temi della  sicurezza,  della  salute  dei
          lavoratori e della popolazione,  della  tutela  ambientale,
          nonche' di quelli relativi alle ricadute  socio-economiche,
          culturali  e  di  sviluppo  del  territorio  connesse  alla
          realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici
          previsti, della loro quantificazione, modalita' e tempi del
          trasferimento alla popolazione interessata. 
              13. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al  comma
          11, la Sogin S.p.A. presenta  istanza  al  Ministero  dello
          sviluppo  economico  per  il  rilascio  dell'autorizzazione
          unica secondo modalita' di  cui  all'articolo  28,  per  la
          costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte
          le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico,  la
          cui istruttoria e' svolta dall'Agenzia entro e non oltre il
          termine di sei mesi dalla presentazione della istanza. 
              14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in
          base all'esito delle  procedure  di  VIA,  rilascia  parere
          vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla
          base di esso, entro trenta giorni dalla  comunicazione  del
          parere stesso, indice una conferenza di  servizi  ai  sensi
          degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241 con i Ministeri concertanti,  la  Regione  e  gli  enti
          locali interessati e con tutti  gli  altri  soggetti  e  le
          amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base  dello
          specifico  progetto,  che  non  abbiano  gia'  espresso  il
          proprio parere  o  la  propria  autorizzazione  nell'ambito
          dell'istruttoria svolta dall'Agenzia. 
              15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui  al
          comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa  con  un
          ente locale coinvolto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, assegna all'ente interessato un congruo  termine
          per esprimere l'intesa; decorso inutilmente  tale  termine,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri   cui
          partecipa   il   Presidente   della   Regione   interessata
          all'intesa, e' adottato, su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
          il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sostitutivo
          dell'intesa. 
              16.  Nei  trenta  giorni   successivi   alla   positiva
          conclusione dell'istruttoria, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con  proprio
          decreto    l'autorizzazione    unica,    disponendone    la
          pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana e nei  siti  Internet  dei  relativi  Ministeri  e
          dell'Agenzia. 
              17. Nell'autorizzazione unica sono definiti: 
              a) le caratteristiche del Deposito  nazionale  e  delle
          altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico; 
              b) il perimetro dell'installazione; 
              c) le ispezioni, i test  e  le  analisi  che  la  Sogin
          S.p.A., a seguito del rilascio  dell'autorizzazione  unica,
          e' tenuta ad effettuare; 
              d) i criteri di accettabilita' che  assicurino  che  il
          Parco  Tecnologico,  le  opere  connesse  e   le   relative
          pertinenze siano costruiti ed eserciti in  conformita'  con
          quanto  indicato  nella  documentazione  posta  a   corredo
          dell'istanza per l'autorizzazione di cui  all'articolo  28,
          specificando inoltre le modalita' tecniche  di  svolgimento
          delle ispezioni, dei test e delle analisi; 
              e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa  posti
          a carico  della  Sogin  S.p.A.  al  fine  di  garantire  la
          salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente,
          nonche' il termine entro il quale le  opere  devono  essere
          realizzate.