Art. 27 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) rapporto preliminare di sicurezza;"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 1) schema di regolamento di esercizio; 2) schema di manuale operativo; 3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita';".
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 28 (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attivita' istruttoria) - 1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere esclusivamente la seguente documentazione: a) progetto definitivo del Parco Tecnologico; b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA; c) rapporto preliminare di sicurezza; d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 1) schema di regolamento di esercizio; 2) schema di manuale operativo; 3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'. e) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse; f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom; 2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia: a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sara' soggetto il Deposito nazionale; b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta; c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti; d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea. 3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 27.