Art. 27 
 
 
       Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 
                              del 2010 
 
  1. All'articolo 28, comma 1 del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  rapporto
preliminare di sicurezza;"; 
  b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d) documentazione da cui  risulta  il  modello  operativo  per
l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 
  1) schema di regolamento di esercizio; 
  2) schema di manuale operativo; 
  3)  programma  generale  di  prove  per  la  movimentazione  e   lo
stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 
  4) organigramma previsionale  del  personale  preposto  ed  addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che  svolga  funzioni  rilevanti
agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria  e
relative patenti di idoneita';". 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dal presente decreto: 
              Art. 28 (Istanza per  il  rilascio  dell'autorizzazione
          unica e  attivita'  istruttoria)  -  1.  L'istanza  per  il
          rilascio dell'autorizzazione unica  per  la  costruzione  e
          l'esercizio del Parco Tecnologico e  delle  opere  connesse
          deve contenere esclusivamente la seguente documentazione: 
              a) progetto definitivo del Parco Tecnologico; 
              b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura
          di VIA; 
              c) rapporto preliminare di sicurezza; 
              d) documentazione da cui risulta il  modello  operativo
          per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare: 
              1) schema di regolamento di esercizio; 
              2) schema di manuale operativo; 
              3) programma generale di prove per la movimentazione  e
          lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; 
              4) organigramma previsionale del personale preposto  ed
          addetto all'esercizio  tecnico  dell'impianto,  che  svolga
          funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare  o
          della protezione sanitaria e relative patenti di idoneita'. 
              e) elenco delle servitu' da costituire su beni immobili
          di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti  e
          delle opere connesse; 
              f) idonea garanzia finanziaria ai  sensi  dell'art.  22
          della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; 
              g)  documentazione   attestante   l'ottemperanza   alle
          prescrizioni del Trattato Euratom; 
              2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia: 
              a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche
          al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui
          sara' soggetto il Deposito nazionale; 
              b) richiede alle amministrazioni interessate  i  pareri
          di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni
          dalla relativa richiesta; 
              c) acquisisce  l'esito  della  Valutazione  di  Impatto
          Ambientale  (VIA),  condotta  nel  rispetto   dalle   norme
          vigenti; 
              d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom,
          ai fini  dell'acquisizione  del  parere  della  Commissione
          Europea. 
              3. All'esito  dell'istruttoria,  l'Agenzia  formula  il
          proprio  parere  vincolante  al  Ministro  dello   sviluppo
          economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai
          sensi dell'articolo 27.