Art. 28 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite le seguenti: "e dal ciclo del combustibile"; b) le parole: "delle misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "dei benefici economici".
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Art. 29 (Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato) - 1. Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari e dal ciclo del combustibile, sono determinate annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e dei benefici economici di cui all'articolo 30.