Art. 28 
 
 
  Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: "impianti nucleari" sono inserite  le  seguenti:
"e dal ciclo del combustibile"; 
  b) le parole: "delle misure  compensative"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dei benefici economici". 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dal presente decreto: 
              Art. 29 (Corrispettivo  del  conferimento  dei  rifiuti
          radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato) - 1. Le
          tariffe per il conferimento,  al  Deposito  nazionale,  dei
          rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare  irraggiato
          provenienti  da  impianti  nucleari   e   dal   ciclo   del
          combustibile, sono determinate  annualmente  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica ed il gas  di  cui  alla  legge  14
          novembre 1995,  n.  481  secondo  criteri  aggiornati  ogni
          quattro  anni,  sulla  base  della  stima  dei   costi   di
          sistemazione in sicurezza  dei  rifiuti  stessi  effettuata
          dalla  Sogin  SpA  che  tengano  conto  tra  l'altro  degli
          eventuali   servizi   aggiuntivi   richiesti,   quali    la
          caratterizzazione,       il       condizionamento,       il
          riconfezionamento,  e  dei  benefici   economici   di   cui
          all'articolo 30.