Art. 29 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "circostante il relativo sito", sono inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4,"; b) al comma 5, le parole: "in un ambito territoriale di 20 chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito"; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici";
Note all'art. 29: - Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito o modificati dal presente decreto: Art. 30 (Benefici economici) - 1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il relativo sito secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4, del presente decreto un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate da norme precedenti. 2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 e' posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattivita'. Tale contributo e' ripartito secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita' gia' esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, cosi' come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13. 4. Le modalita' di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A. 5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalita' trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe. - Si riporta il testo della rubrica del Titolo III, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: Titolo III (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici.)