Art. 29 
 
 
  Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "circostante  il  relativo  sito",
sono inserite le seguenti: "secondo i criteri di cui all'articolo 23,
comma 4,"; 
    b) al comma 5, le  parole:  "in  un  ambito  territoriale  di  20
chilometri" sono sostituite dalle seguenti: "localizzate  all'interno
di un'area compresa entro i 20 chilometri  dal  centro  dell'edificio
Deposito"; 
    c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Benefici economici"; 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1  e  5
          dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio  2010,
          n. 31, come sostituito o modificati dal presente decreto: 
              Art.  30  (Benefici  economici)  -  1.   Al   fine   di
          massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali  e
          culturali  conseguenti   alla   realizzazione   del   Parco
          Tecnologico, e' riconosciuto al territorio  circostante  il
          relativo sito secondo i criteri  di  cui  all'articolo  23,
          comma 4, del  presente  decreto  un  contributo  di  natura
          economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle
          attivita' disciplinate dal Titolo II del  presente  decreto
          legislativo  ed  uno  riferito   ai   rifiuti   radioattivi
          rinvenienti   dalle   attivita'   disciplinate   da   norme
          precedenti. 
              2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi  derivanti
          dalle attivita' disciplinate dal  Titolo  II  del  presente
          decreto legislativo, il contributo di cui  al  comma  1  e'
          posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri  definiti
          con decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  la  tutela  del
          territorio e del mare e con  il  Ministro  dell'economia  e
          finanze che  tiene  conto  del  volume  complessivo  e  del
          contenuto di radioattivita'. Tale contributo  e'  ripartito
          secondo quanto previsto all'articolo 23 comma 4. 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  ai
          rifiuti radioattivi derivanti da attivita' gia' esaurite al
          momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per  i
          quali rimane ferma la disciplina  di  cui  all'art.  4  del
          decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,  cosi'
          come  modificato  dall'art.  7-ter  del  decreto-legge   30
          dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n 13. 
              4. Le modalita' di trasferimento  dei  contributi  agli
          enti locali interessati  sono  regolate  da  una  specifica
          convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A. 
              5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai
          precedenti  commi  sono  tenuti  a  riversare   una   quota
          percentuale  degli  stessi,  secondo  criteri  e  modalita'
          trasparenti e predeterminati,  alle  persone  residenti  ed
          alle imprese operanti nel territorio  circostante  il  sito
          localizzate all'interno di  un'area  compresa  entro  i  20
          chilometri dal centro  dell'edificio  Deposito,  attraverso
          una  corrispondente  riduzione  del  tributo  comunale  sui
          rifiuti o attraverso misure analoghe. 
              - Si riporta il testo della rubrica del Titolo III, del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dal presente decreto: 
              Titolo   III   (Procedure   per   la    localizzazione,
          costruzione ed esercizio del Deposito  nazionale  destinato
          allo  smaltimento   a   titolo   definitivo   dei   rifiuti
          radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi  benefici
          economici.)