Art. 30 Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' inserito il seguente: "Art. 34-bis. Disposizioni finali 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia. 2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto. 4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.".