Art. 30 
 
 
Introduzione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  31  del
                                2010 
 
  1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.
31, e' inserito il seguente: 
 
                            "Art. 34-bis. 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,
ogni riferimento al CNEN,  all'ENEA-DISP,  all'ANPA,  all'APAT  o  al
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale  dell'ISPRA
e' da intendersi all'Agenzia. 
  2. Agli impianti  nucleari  di  cui  al  presente  decreto  non  si
applicano gli articoli 36, 37, 38, 39,  40,  41,  42,  50  e  58  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  3. Le disposizioni della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  si
applicano in quanto compatibili con il presente decreto. 
  4. Per quanto  non  previsto  espressamente  nel  presente  decreto
legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 230. 
  5.  Ai  fini  della  tutela  delle  informazioni,  i  dati   e   le
informazioni oggetto del presente decreto recanti una  classifica  di
segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano
la materia.".