Art. 32 
 
 
      Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a)  la  parola:"art.",  ovunque  ricorra,  e'  sostituita   dalla
seguente: "articolo"; 
    b) la parola: "disattivazione", ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalla seguente: "decommissioning"; 
    c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31  del
2010, le parole: "e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente"sono
soppresse; 
    d) nel titolo, le parole "misure  compensative"  sono  sostituite
dalle seguenti: "benefici economici". 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 23 marzo 2011 
    

                            NAPOLITANO


                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                  economico

                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente e  della  tutela  del
                                  territorio e del mare

                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa

                                  Gelmini, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca

                                  Fazio, Ministro della salute

                                  Galan, Ministro per  i  beni  e  le
                                  attivita' culturali

                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale

    
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dal presente decreto: 
              Art. 31 (Campagna di informazione) -  1.  Il  Ministero
          dello   sviluppo   economico,    sentito    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
          promuove un programma per la definizione e la realizzazione
          di una "Campagna di informazione nazionale  in  materia  di
          produzione  di  energia  elettrica  da   fonte   nucleare",
          avvalendosi,  nell'ambito   delle   risorse   di   bilancio
          disponibili allo  scopo,  tramite  stipula  di  un'apposita
          convenzione,   dell'Agenzia    per    l'attrazione    degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.A  e  prevedendo,
          nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento  di  un
          rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas  (AEEG),  del   Dipartimento   per   l'informazione   e
          l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          dell'Agenzia   nazionale   per   la   sicurezza   nucleare,
          dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
          l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
          dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani  (ANCI)  e
          del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2. 
              -  Si  riporta  il  testo  del   titolo   del   decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              Disciplina della localizzazione, della realizzazione  e
          dell'esercizio nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
          produzione di energia elettrica nucleare,  di  impianti  di
          fabbricazione del combustibile  nucleare,  dei  sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi,  nonche'   benefici   economici   e   campagne
          informative al pubblico, a  norma  dell'articolo  25  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99.