Art. 4 
 
 
   Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. La costruzione e l'esercizio  degli  impianti  nucleari  sono
considerate attivita' di preminente interesse  statale  e  come  tali
soggette ad autorizzazione unica che  viene  rilasciata,  su  istanza
dell'operatore,  e  sentito  il  Ministero  della  difesa  ai   sensi
dell'articolo 334 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
previa acquisizione del  parere  della  regione  sul  cui  territorio
insiste l'impianto e dell'intesa con  la  Conferenza  unificata,  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  quanto
previsto nel presente decreto legislativo. Il parere  della  regione,
di carattere obbligatorio e non  vincolante,  e'  espresso  entro  il
termine di novanta  giorni  dalla  richiesta,  decorso  il  quale  si
prescinde  dalla  sua  acquisizione  e  si  procede  a  demandare  la
questione alla Conferenza unificata.". 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 4 (Autorizzazione degli impianti nucleari)  -  1.
          La costruzione e l'esercizio degli impianti  nucleari  sono
          considerate attivita' di  preminente  interesse  statale  e
          come  tali  soggette  ad  autorizzazione  unica  che  viene
          rilasciata,  su  istanza  dell'operatore,  e   sentito   il
          Ministero della  difesa  ai  sensi  dell'articolo  334  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66,   previa
          acquisizione del parere della Regione  sul  cui  territorio
          insiste  l'impianto  e  dell'intesa   con   la   Conferenza
          unificata,  con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel
          presente decreto legislativo. Il parere della  Regione,  di
          carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso  entro
          il termine di novanta giorni dalla  richiesta,  decorso  il
          quale si prescinde dalla sua acquisizione e  si  procede  a
          demandare la questione alla Conferenza unificata."