Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita' di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 4 (Autorizzazione degli impianti nucleari) - 1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita' di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, e' espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata."