Art. 5 
 
 
   Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31,  le  parole:  "e  finanziarie,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere". 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma  1,
nonche' le modalita' per la dimostrazione del possesso dei  requisiti
stessi.". 
  3. All'articolo 5, comma 3, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010,  n.  31,  la  parola:  "disattivazione"  e'  sostituita   dalla
seguente:  "decommissioning"  e  la  parola:   "direttore",   ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "responsabile". 
  4.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal  presente
articolo, e' adottato entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
               "Art.  5  (Requisiti  degli  operatori)   -   1.   Gli
          operatori, anche  in  forma  associata,  devono  essere  in
          possesso delle capacita' tecniche e professionali richieste
          dalle vigenti disposizioni, anche in materia di  sicurezza,
          nonche' disporre di adeguate risorse umane  e  finanziarie.
          Tali requisiti dovranno essere comprovati in relazione alle
          attivita'  da  realizzare,   comprese   le   attivita'   di
          progettazione,  costruzione  ed  esercizio  degli  impianti
          nucleari, stoccaggio e gestione  dei  rifiuti  radioattivi,
          anche  nel   rispetto   delle   raccomandazioni   formulate
          dall'AIEA. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  e  con  il  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi  entro  novanta
          giorni dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
          sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al
          comma 1, nonche' le  modalita'  per  la  dimostrazione  del
          possesso dei requisiti stessi. 
              3.  Non  possono  comunque  essere   autorizzati   allo
          svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio  e
          di decommissioning degli impianti i soggetti: 
              a)  che  si  trovano  in  stato   di   fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
              b) nei  cui  confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; il socio  o  il  responsabile  tecnico  se  si
          tratta di societa' in nome collettivo, i soci accomandatari
          o il responsabile tecnico  se  si  tratta  di  societa'  in
          accomandita semplice, gli amministratori muniti  di  poteri
          di rappresentanza o il responsabile tecnico, se  si  tratta
          di altro tipo di societa'; 
              c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato  che  incidono  sulla  moralita'
          professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna,
          con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati  di
          partecipazione a un'organizzazione  criminale,  corruzione,
          frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la
          sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  del
          titolare o delresponsabile tecnico se si tratta di  impresa
          individuale; del socio o del responsabile  tecnico,  se  si
          tratta  di  societa'   in   nome   collettivo;   dei   soci
          accomandatari o del responsabile tecnico se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di  potere  di  rappresentanza  o  del  responsabile
          tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio; 
              d)  che  hanno  violato  il  divieto  di   intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n. 55; 
              e)  che  hanno  commesso  violazioni,   definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
              f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
          accertate,   alle   norme   in   materia   di    contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione
          italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. 
              4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni
          ostative  di  cui  al  comma   3   mediante   dichiarazione
          sostitutiva in conformita' alle  disposizioni  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          in cui indica anche le  eventuali  condanne  per  le  quali
          abbia beneficiato della non menzione. 
              5. Ai fini degli accertamenti relativi alle  condizioni
          ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo  43,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445."