Art. 6 
 
 
   Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse; 
  b) le parole: "lo sviluppo" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la
realizzazione"; 
  c) le parole: ",  valutato  il  possesso  dei  requisiti  da  parte
dell'operatore," sono soppresse; 
  d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite  le  seguenti:
"e le caratteristiche tecniche specifiche". 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
               "Art. 6 (Programmi di intervento degli operatori) - 1.
          Gli operatori, di propria iniziativa  o  su  richiesta  del
          Ministero dello sviluppo economico, presentano al  predetto
          Ministero   il   proprio   programma   di   intervento   la
          realizzazione di impianti  nucleari,  tenendo  conto  delle
          linee  programmatiche  individuate  dal  Governo  ai  sensi
          dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di  cui  all'articolo
          26 della legge 23 luglio 2009, n. 99.  Il  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  trasmette  copia  del  programma   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti.
          Al  programma  di   intervento,   che   non   riguarda   la
          localizzazione e  le  caratteristiche  tecniche  specifiche
          degli impianti, si applicano le disposizioni in materia  di
          accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n.  241,
          e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195."