Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "di cui all'articolo 5" sono soppresse; b) le parole: "lo sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione"; c) le parole: ", valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore," sono soppresse; d) dopo le parole: "la localizzazione" sono inserite le seguenti: "e le caratteristiche tecniche specifiche".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: "Art. 6 (Programmi di intervento degli operatori) - 1. Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento la realizzazione di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione e le caratteristiche tecniche specifiche degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195."