Art. 7 
 
 
   Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  le  parole:  "richiedono  all'Agenzia"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica
tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo"; 
  b) le parole: "per la predisposizione del rapporto  preliminare  di
sicurezza," sono sostituite dalle seguenti: "sullo stesso e"; 
  c)   le    parole:    "dell'Agenzia    per    l'energia    nucleare
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(AEN-OCSE)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AEN-OCSE". 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,   n.   31,   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 7  (Disposizioni  per  la  verifica  tecnica  dei
          requisiti degli impianti nucleari) - 1. Gli  operatori  che
          intendono proporre la realizzazione di  impianti  nucleari,
          trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla  verifica
          tecnica  dei  requisiti  degli  impianti  nucleari  stessi,
          richiedendo l'effettuazione delle verifiche sullo stesso  e
          dandone  contestuale  informazione   al   Ministero   dello
          sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza  degli
          impianti ai migliori standard di  sicurezza  internazionali
          definiti dall'AIEA,  alle  linee  guida  ed  alle  migliori
          pratiche  raccomandate   dall'AEN-OCSE;   le   approvazioni
          relative  ai  requisiti  e  alle  specifiche  tecniche   di
          impianti nucleari, gia' concesse negli  ultimi  dieci  anni
          dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'AEN-OCSE  o
          dalle autorita' competenti  di  Paesi  con  i  quali  siano
          definiti accordi bilaterali di cooperazione  tecnologica  e
          industriale  nel  settore  nucleare,  previa   approvazione
          dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia.  Entro  90
          giorni  dalla  trasmissione  della   richiesta,   l'Agenzia
          effettua le verifiche  richieste  e  trasmette  le  proprie
          determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza,
          al Ministero dello sviluppo economico."