Art. 8 
 
 
   Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri  tecnici  per  la
localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». 
  2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: 
    "1. I  criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli  impianti
nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le  migliori  pratiche
internazionali,  sono  volti  ad  assicurare  adeguati   livelli   di
sicurezza a tutela della salute della popolazione e della  protezione
dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni  in
materia.  Entro   sessanta   giorni   dall'adozione   del   documento
programmatico di cui  all'articolo  3  comma  1,  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con uno o piu' decreti da  adottare  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali e  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,   definisce,   su    proposta
dell'Agenzia,  formulata  entro  trenta  giorni   dall'adozione   del
suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso  e  sulla
base dei contributi e dei  dati  tecnico-scientifici  predisposti  da
enti  pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA   e   le
universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
parametri esplicativi dei  criteri  tecnici,  per  la  localizzazione
degli impianti nucleari. Con decreto da  adottare  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
del  presente  decreto  legislativo,  il  Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  ed  il
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
definisce,  su  proposta  dell'Agenzia,  formulata  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni  correttive
del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA  e
sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici  predisposti
da enti pubblici  di  ricerca,  ivi  inclusi  l'ISPRA,  l'ENEA  e  le
universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema  di
parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione  del
Parco Tecnologico. I criteri  tecnici  per  la  localizzazione  degli
impianti nucleari e del  Parco  Tecnologico  fanno,  in  particolare,
riferimento ai seguenti profili: 
  a) popolazione e fattori socio-economici; 
  b) idrologia e risorse idriche; 
  c) fattori meteorologici; 
  d) biodiversita'; 
  e) geofisica e geologia; 
  f) valore paesaggistico; 
  g) valore architettonico-storico; 
  h) accessibilita'; 
  i) sismo-tettonica; 
  l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; 
  m)  strategicita'   dell'area   per   il   sistema   energetico   e
caratteristiche della rete elettrica; 
  n) rischi potenziali indotti  da  attivita'  umane  nel  territorio
circostante.". 
  3. I commi 2  e  3  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  15
febbraio 2010, n. 31, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 8. Criteri tecnici per  la  localizzazione  degli
          impianti nucleari e del Parco Tecnologico». - 1. I  criteri
          tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del
          Parco  Tecnologico,  in  linea  con  le  migliori  pratiche
          internazionali, sono volti ad assicurare  adeguati  livelli
          di sicurezza a tutela  della  salute  della  popolazione  e
          della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle
          vigenti disposizioni  in  materia.  Entro  sessanta  giorni
          dall'adozione   del   documento   programmatico   di    cui
          all'articolo  3  comma  1,  il  Ministro   dello   sviluppo
          economico, con uno o piu' decreti da adottare  di  concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e  del  mare,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, il Ministro per i beni e le attivita'  culturali
          e il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, definisce,  su  proposta  dell'Agenzia,  formulata
          entro trenta giorni dall'adozione  del  suddetto  documento
          programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla  base  dei
          contributi e dei dati  tecnico-scientifici  predisposti  da
          enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e  le
          universita', che si esprimono entro lo stesso termine,  uno
          schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la
          localizzazione degli  impianti  nucleari.  Con  decreto  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore delle disposizioni correttive del  presente  decreto
          legislativo,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, il Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali ed il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca,  definisce,  su  proposta  dell'Agenzia,
          formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
          vigore delle disposizioni correttive del presente  decreto,
          tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e  sulla  base
          dei contributi e dei dati  tecnico-scientifici  predisposti
          da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA  e
          le universita', che si esprimono entro lo  stesso  termine,
          uno schema di parametri esplicativi  dei  criteri  tecnici,
          per la localizzazione  del  Parco  Tecnologico.  I  criteri
          tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del
          Parco Tecnologico fanno,  in  particolare,  riferimento  ai
          seguenti profili: 
              a) popolazione e fattori socio-economici; 
              b) idrologia e risorse idriche; 
              c) fattori meteorologici; 
              d) biodiversita'; 
              e) geofisica e geologia; 
              f) valore paesaggistico; 
              g) valore architettonico-storico; 
              h) accessibilita'; 
              i) sismo-tettonica; 
              l) distanza da aree  abitate  e  da  infrastrutture  di
          trasporto; 
              m) strategicita' dell'area per il sistema energetico  e
          caratteristiche della rete elettrica; 
              n) rischi potenziali indotti  da  attivita'  umane  nel
          territorio circostante. 
              2. (abrogato) 
              3.(abrogato) "