Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010 1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituita dalla seguente: «Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». 2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili: a) popolazione e fattori socio-economici; b) idrologia e risorse idriche; c) fattori meteorologici; d) biodiversita'; e) geofisica e geologia; f) valore paesaggistico; g) valore architettonico-storico; h) accessibilita'; i) sismo-tettonica; l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica; n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel territorio circostante.". 3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto: «Art. 8. Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico». - 1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o piu' decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le universita', che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili: a) popolazione e fattori socio-economici; b) idrologia e risorse idriche; c) fattori meteorologici; d) biodiversita'; e) geofisica e geologia; f) valore paesaggistico; g) valore architettonico-storico; h) accessibilita'; i) sismo-tettonica; l) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto; m) strategicita' dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica; n) rischi potenziali indotti da attivita' umane nel territorio circostante. 2. (abrogato) 3.(abrogato) "