Art. 9 
 
 
   Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010 
 
  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e'
sostituito dal seguente: 
    "Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed  integrazione
della  Strategia  nucleare)  -  1.  La  Strategia  nucleare  di   cui
all'articolo  3  e  i  parametri  tecnici  ai  sensi  del   comma   1
dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonche'
del  Parco  tecnologico  sono  soggetti,  distintamente  per   quanto
riguarda  il  Parco  Tecnologico,  alle  procedure   di   valutazione
ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui  al  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
nonche' al rispetto del principio di giustificazione di cui ai  commi
1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,
di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del  Consiglio,  del  13
maggio 1996. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  la
documentazione necessaria per l'avvio della procedura di  valutazione
ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione  di  ciascuno
dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dalla  conclusione  di  ciascuna   delle
procedure  di  valutazione  ambientale   strategica,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  trasmette  al
Ministero   dello   sviluppo   economico   e   al   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  il  parere  motivato,  adottato  di
concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i  beni
e le attivita' culturali. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le
parti di rispettiva competenza, sono adeguati,  entro  trenta  giorni
dal ricevimento del parere di cui  al  comma  3,  la  Strategia  e  i
parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della  valutazione
ambientale strategica. Gli atti cosi' adeguati sono sottoposti  entro
quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I  testi
approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana.".