Art. 2 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento
in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi  postali;  si
tratta, oltre agli invii  di  corrispondenza,  di  libri,  cataloghi,
giornali, periodici e similari nonche' di pacchi  postali  contenenti
merci con o senza valore commerciale;»; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) "servizi postali": servizi che includono  la  raccolta,  lo
smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;». 
  2.  Al  codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta,  in
fine, la seguente: «m-bis)  le  controversie  aventi  per  oggetto  i
provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma  2  dell'articolo  37  della
legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori  ed  esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego,»; 
    b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) e' aggiunta,  in
fine, la seguente: «z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti  i
provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed   esclusi   quelli
inerenti i rapporti di impiego, adottati  dall'Agenzia  nazionale  di
regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma
2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
  3. Con regolamento, da emanare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400,   e   successive
modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
del  bilancio  dello  Stato,  alla  modifica   del   regolamento   di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  2008,  n.  197,
tenuto  conto  del  trasferimento  di  funzioni  all'Agenzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  come
modificato dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 211  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
          a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
          2004/17/CE  e  2004/18/CE),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  2  maggio  2006,  n.  100,  S.O.,   cosi'   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 211 (Servizi  postali).  (Art.  6,  direttiva  n.
          2004/17).  -  1.  le  norme  della  presente  parte  e   le
          disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita'
          relative  alla  fornitura  di  servizi  postali   o,   alle
          condizioni di cui al comma 3, di altri servizi  diversi  da
          quelli postali. 
              2. Ai  fini  del  presente  codice  e  fatta  salva  la
          direttiva 97/67/CE e il decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n. 261 si intende per: 
                a) "invio postale": l'invio, nella  forma  definitiva
          al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore  di
          servizi  postali;  si   tratta,   oltre   agli   invii   di
          corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici  e
          similari nonche' di pacchi postali contenenti merci  con  o
          senza valore commerciale; 
                b)  "servizi  postali":  servizi  che  includono   la
          raccolta, lo smistamento il trasporto  e  la  distribuzione
          degli invii postali; 
                c)  "altri  servizi  diversi  dai  servizi  postali":
          servizi forniti nei seguenti ambiti: 
                  servizi di gestione di  servizi  postali,  quali  i
          servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e
          i "mailroom management services"; 
                  servizi speciali connessi e effettuati  interamente
          per via elettronica,  quali  trasmissione  sicura  per  via
          elettronica di documenti codificati,  servizi  di  gestione
          degli indirizzi  e  trasmissione  della  posta  elettronica
          registrata; 
                  servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla
          lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi
          di indirizzo; 
                  servizi finanziari, quali definiti nella  categoria
          6 di cui all'allegato II A del presente codice  e  all'art.
          19 lettera d) del presente codice, compresi in  particolare
          i vaglia  postali  e  i  trasferimenti  da  conti  correnti
          postali; 
                  servizi di filatelia  e  servizi  logistici,  quali
          servizi che associano la consegna fisica o il  deposito  di
          merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali. 
              3. Il presente codice si applica ai servizi di  cui  al
          comma 2, lettera c) a condizione che siano  forniti  da  un
          ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del  comma
          2, lettera b), e i presupposti  di  cui  all'art.  219  non
          siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di  cui  al
          citato comma 2, lettera b).». 
              - Il testo degli articoli 119, comma 1, e 133, comma 1,
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104  (Attuazione
          dell'art. 44 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2010, n. 156, S.O.,  come  modificati  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  119  (Rito  abbreviato  comune   a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
                b)   i   provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                d)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei Ministri; 
                e) i provvedimenti di scioglimento di enti  locali  e
          quelli   connessi   concernenti   la   formazione   e    il
          funzionamento degli organi; 
                f)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                g) i provvedimenti del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                h) le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma  1,  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  i   consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
          informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
          legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                l) le controversie comunque attinenti alle  procedure
          e  ai  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione   in
          materia di impianti di generazione di energia elettrica  di
          cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                m) i provvedimenti della commissione centrale per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                m-bis)  le  controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'art. 37 della legge 4 giugno  2010,  n.  96,  compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego;». 
              «Art. 133 (Materie di giurisdizione  esclusiva).  -  1.
          Sono devolute  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
          amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: 
                a) le controversie in materia di: 
                  1) risarcimento del  danno  ingiusto  cagionato  in
          conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del  termine
          di conclusione del procedimento amministrativo; 
                  2)  formazione,  conclusione  ed  esecuzione  degli
          accordi  integrativi   o   sostitutivi   di   provvedimento
          amministrativo    e    degli    accordi    fra    pubbliche
          amministrazioni; 
                  3) dichiarazione di inizio attivita'; 
                  4) determinazione e corresponsione  dell'indennizzo
          dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 
                  5)  nullita'   del   provvedimento   amministrativo
          adottato in violazione o elusione del giudicato; 
                  6) diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
                b)  le  controversie  aventi  ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti relativi a rapporti di  concessione  di  beni
          pubblici,  ad  eccezione  delle  controversie   concernenti
          indennita',  canoni  ed  altri   corrispettivi   e   quelle
          attribuite  ai  tribunali  delle  acque  pubbliche   e   al
          Tribunale superiore delle acque pubbliche; 
                c) le controversie in  materia  di  pubblici  servizi
          relative a concessioni di pubblici servizi, escluse  quelle
          concernenti  indennita',  canoni  ed  altri  corrispettivi,
          ovvero relative a  provvedimenti  adottati  dalla  pubblica
          amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
          procedimento   amministrativo,   ovvero   ancora   relative
          all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla  vigilanza
          e controllo nei confronti del  gestore,  nonche'  afferenti
          alla vigilanza  sul  credito,  sulle  assicurazioni  e  sul
          mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai  trasporti,
          alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita'; 
                d)  le  controversie  concernenti   l'esercizio   del
          diritto  a  chiedere  e  ottenere  l'uso  delle  tecnologie
          telematiche   nelle   comunicazioni   con   le    pubbliche
          amministrazioni  e  con  i  gestori  di  pubblici   servizi
          statali; 
                e) le controversie: 
                  1) relative a procedure di affidamento di  pubblici
          lavori, servizi, forniture,  svolte  da  soggetti  comunque
          tenuti,  nella  scelta  del   contraente   o   del   socio,
          all'applicazione  della  normativa  comunitaria  ovvero  al
          rispetto dei procedimenti  di  evidenza  pubblica  previsti
          dalla normativa statale o  regionale,  ivi  incluse  quelle
          risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
          alla dichiarazione di inefficacia del contratto  a  seguito
          di  annullamento  dell'aggiudicazione  ed   alle   sanzioni
          alternative; 
                  2)  relative  al  divieto  di  rinnovo  tacito  dei
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  relative
          alla  clausola  di  revisione  del  prezzo  e  al  relativo
          provvedimento  applicativo  nei  contratti  ad   esecuzione
          continuata o periodica, nell'ipotesi di  cui  all'art.  115
          del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  nonche'
          quelle    relative     ai     provvedimenti     applicativi
          dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
          e 4, dello stesso decreto; 
                f) le controversie aventi ad oggetto  gli  atti  e  i
          provvedimenti delle pubbliche  amministrazioni  in  materia
          urbanistica  e  edilizia,  concernente  tutti  gli  aspetti
          dell'uso del territorio, e ferme restando le  giurisdizioni
          del  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche  e   del
          Commissario liquidatore per gli  usi  civici,  nonche'  del
          giudice  ordinario  per  le  controversie  riguardanti   la
          determinazione e  la  corresponsione  delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
                g) le controversie aventi  ad  oggetto  gli  atti,  i
          provvedimenti,   gli    accordi    e    i    comportamenti,
          riconducibili,  anche  mediatamente,  all'esercizio  di  un
          pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
          di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando  la
          giurisdizione del giudice ordinario per quelle  riguardanti
          la determinazione e la corresponsione delle  indennita'  in
          conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
          ablativa; 
                h) le controversie aventi ad  oggetto  i  decreti  di
          espropriazione  per  causa  di  pubblica   utilita'   delle
          invenzioni industriali; 
                i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
          personale in regime di diritto pubblico; 
                l)  le  controversie  aventi  ad  oggetto   tutti   i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli  inerenti  ai  rapporti  di  impiego   privatizzati,
          adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione  nazionale
          per le societa' e la borsa,  dall'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per  le  garanzie
          nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica
          e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi  della
          legge 14 novembre  1995,  n.  481,  dall'Autorita'  per  la
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture,  dalla  Commissione  vigilanza  fondi  pensione,
          dalla Commissione per  la  valutazione,  la  trasparenza  e
          l'integrita' della pubblica amministrazione,  dall'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni private,  comprese  le
          controversie relative  ai  ricorsi  avverso  gli  atti  che
          applicano le sanzioni ai sensi dell'art.  326  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                m) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          in materia di comunicazioni elettroniche,  compresi  quelli
          relativi all'imposizione di servitu'; 
                n)   le   controversie   relative    alle    sanzioni
          amministrative ed ai provvedimenti adottati  dall'organismo
          di regolazione  competente  in  materia  di  infrastrutture
          ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8
          luglio 2003, n. 188; 
                o)  le  controversie,  incluse  quelle  risarcitorie,
          attinenti alle procedure e ai provvedimenti della  pubblica
          amministrazione concernenti la produzione di  energia,  ivi
          comprese quelle inerenti l'energia  da  fonte  nucleare,  i
          rigassificatori, i gasdotti di  importazione,  le  centrali
          termoelettriche e  quelle  relative  ad  infrastrutture  di
          trasporto ricomprese  o  da  ricomprendere  nella  rete  di
          trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; 
                p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
          provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
          di emergenza dichiarate ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  le  controversie
          comunque attinenti alla complessiva azione di gestione  del
          ciclo  dei   rifiuti,   seppure   posta   in   essere   con
          comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
          anche mediatamente, all'esercizio di  un  pubblico  potere,
          quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; 
                q) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          anche contingibili  ed  urgenti,  emanati  dal  Sindaco  in
          materia di ordine  e  sicurezza  pubblica,  di  incolumita'
          pubblica e di sicurezza urbana, di edilita'  e  di  polizia
          locale, d'igiene pubblica e dell'abitato; 
                r) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          relativi  alla  disciplina  o  al  divieto   dell'esercizio
          d'industrie insalubri o pericolose; 
                s)  le  controversie  aventi  ad   oggetto   atti   e
          provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni  in
          materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il  silenzio
          inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare  e  per  il  risarcimento  del  danno
          subito a causa del ritardo nell'attivazione, da  parte  del
          medesimo  Ministro,  delle  misure   di   precauzione,   di
          prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
          quelle inerenti le  ordinanze  ministeriali  di  ripristino
          ambientale e di risarcimento del danno ambientale; 
                t)  le  controversie  relative  all'applicazione  del
          prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
          lattiero-caseari; 
                u) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti
          in materia di passaporti; 
                v) le controversie tra lo Stato e  i  suoi  creditori
          riguardanti  l'interpretazione  dei  contratti  aventi  per
          oggetto i titoli di Stato o le leggi  relative  ad  essi  o
          comunque sul debito pubblico; 
                z)  le  controversie  aventi  ad  oggetto  atti   del
          Comitato olimpico nazionale italiano  o  delle  Federazioni
          sportive   non   riservate   agli   organi   di   giustizia
          dell'ordinamento sportivo  ed  escluse  quelle  inerenti  i
          rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti. 
                z-bis) le controversie  aventi  ad  oggetto  tutti  i
          provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed  esclusi
          quelli   inerenti   i   rapporti   di   impiego,   adottati
          dall'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
          postale di cui alla lettera h) del  comma  2  dell'art.  37
          della legge 4 giugno 2010, n. 96.».