Art. 2
Disposizioni di coordinamento
1. Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento
in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si
tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi,
giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti
merci con o senza valore commerciale;»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) "servizi postali": servizi che includono la raccolta, lo
smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;».
2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta, in
fine, la seguente: «m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego,»;
b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) e' aggiunta, in
fine, la seguente: «z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli
inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di
regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma
2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.».
3. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197,
tenuto conto del trasferimento di funzioni all'Agenzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato dal presente decreto.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 211 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 211 (Servizi postali). (Art. 6, direttiva n.
2004/17). - 1. le norme della presente parte e le
disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita'
relative alla fornitura di servizi postali o, alle
condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da
quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la
direttiva 97/67/CE e il decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261 si intende per:
a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva
al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di
servizi postali; si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e
similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;
b) "servizi postali": servizi che includono la
raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione
degli invii postali;
c) "altri servizi diversi dai servizi postali":
servizi forniti nei seguenti ambiti:
servizi di gestione di servizi postali, quali i
servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e
i "mailroom management services";
servizi speciali connessi e effettuati interamente
per via elettronica, quali trasmissione sicura per via
elettronica di documenti codificati, servizi di gestione
degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica
registrata;
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla
lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi
di indirizzo;
servizi finanziari, quali definiti nella categoria
6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'art.
19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare
i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti
postali;
servizi di filatelia e servizi logistici, quali
servizi che associano la consegna fisica o il deposito di
merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali.
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al
comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un
ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma
2, lettera b), e i presupposti di cui all'art. 219 non
siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al
citato comma 2, lettera b).».
- Il testo degli articoli 119, comma 1, e 133, comma 1,
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O., come modificati dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e
quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure
e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in
materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;».
«Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). - 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento
amministrativo e degli accordi fra pubbliche
amministrazioni;
3) dichiarazione di inizio attivita';
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo
adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del
diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi
statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale
per le societa' e la borsa, dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, e dalle altre Autorita' istituite ai sensi della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione,
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' della pubblica amministrazione, dall'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le
controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che
applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli
relativi all'imposizione di servitu';
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi
comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del
ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere,
quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia
locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni
sportive non riservate agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i
rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti.
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96.».