Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3
dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla
riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste
Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio
universale.