Art. 3 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Alle minori entrate derivanti  dall'articolo  3,  comma  4,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto  dal  comma  3
dell'articolo 1 del presente decreto,  si  provvede  a  valere  sulla
riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste
Italiane  Spa  per  lo  svolgimento  degli  obblighi   del   servizio
universale.