Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 124 del codice della  strada,  in  materia  di
               guida di macchine agricole e operatrici 
 
  1. All'articolo 124 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a)  della
categoria A1, per la guida delle macchine agricole o  loro  complessi
che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo
53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»; 
    b) al comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «delle  macchine
agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse  da  quelle  di  cui
alla lettera a),»; 
    c) al comma 2, le parole: «A e  B,  previste  dall'articolo  116,
comma  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A1  e   B,   previste
dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»; 
    d) al comma 4, le parole: «di cui  all'articolo  116,  comma  12»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14». 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 124  del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  124  (Guida  delle  macchine  agricole  e  delle
          macchine operatrici). - 1. Per guidare  macchine  agricole,
          escluse quelle con conducente  a  terra,  nonche'  macchine
          operatrici, escluse  quelle  a  vapore,  che  circolano  su
          strada, occorre avere ottenuto una  delle  patenti  di  cui
          all'art. 116, comma 3, e precisamente: 
                a) della categoria A1, per la  guida  delle  macchine
          agricole o loro complessi che  non  superino  i  limiti  di
          sagome e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non
          superino la velocita' di 40km/h; 
                b) della categoria B, per  la  guida  delle  macchine
          agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche'
          delle macchine operatrici; 
                c) della categoria  C,  per  le  macchine  operatrici
          eccezionali. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti sono stabiliti i tipi e  le  caratteristiche  dei
          veicoli di cui al  comma  1  che,  eventualmente  adattati,
          possono essere guidati da mutilati e  minorati  fisici  con
          patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art.
          116, comma 3, lettere e) ed f). 
              3. Qualora non sia necessario prescrivere  adattamenti,
          lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e  le
          caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1  che  possono
          essere guidati da mutilati e minorati fisici. 
              4.  Chiunque  guida  macchine   agricole   o   macchine
          operatrici senza essere munito della patente e' punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          euro  2.514  a  euro  10.061.  All'incauto  affidamento  si
          applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14. 
              4-bis. Alle violazioni di cui al comma  4  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al
          capo I, sezione II, del titolo VI».