Art. 11 Modifiche all'articolo 124 del codice della strada, in materia di guida di macchine agricole e operatrici 1. All'articolo 124 del Codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: «a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;»; b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle macchine agricole,» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui alla lettera a),»; c) al comma 2, le parole: «A e B, previste dall'articolo 116, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere e) ed f).»; d) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, comma 14».
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagome e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40km/h; b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici; c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art. 116, comma 3, lettere e) ed f). 3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.514 a euro 10.061. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14. 4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».