Art. 12 
 
 
Modifiche all'articolo 125 del codice della  strada,  in  materia  di
                  validita' della patente di guida 
 
  1. L'articolo  125  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 125 (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). - 1.
Il rilascio della patente  di  guida  e'  subordinato  alle  seguenti
condizioni: 
    a) la patente per  le  categorie  C1,  C,  D1  o  D  puo'  essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso  di  patente  di
categoria B; 
    b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo'  essere
rilasciata unicamente ai  conducenti  gia'  in  possesso  di  patente
rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 
  2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: 
    a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o  DE  e'
valida per i complessi di veicoli della categoria BE; 
    b) la patente rilasciata per la categoria CE  e'  valida  per  la
categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia'  in  possesso  di
patente per la categoria D; 
    c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i
complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; 
    d) la patente rilasciata per una qualsiasi  categoria  e'  valida
per i veicoli della categoria AM; 
    e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche  per
la categoria A1; 
    f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e'  valida,
rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; 
    g) la patente speciale di guida delle categorie AM,  A1,  A2,  A,
B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata  a  mutilati  o  minorati  fisici  e'
valida soltanto per la guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche
indicate nella patente stessa; 
    h)  la  patente  di  guida  della  categoria  B  e'  valida,  sul
territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore  a
15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni,  nonche'  i  veicoli
della categoria A1. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito  di
patente di guida recante un codice comunitario o  nazionale,  conduce
un veicolo o circola in condizioni diverse  da  quelle  indicate  dai
predetti  codici,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 
  4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un  veicolo  diverso
da quello indicato e specialmente  adattato  in  relazione  alla  sua
mutilazione o minorazione,  ovvero  con  caratteristiche  diverse  da
quella indicate nella patente posseduta, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 
  5. Dalle violazioni di cui ai commi 3  e  4  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». 
  2.  Previa  consultazione  della  Commissione   europea   ai   fini
dell'autorizzazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sul territorio  nazionale  puo'  essere
autorizzata la guida: 
    a) di autoveicoli della categoria D1, aventi  una  massa  massima
autorizzata  di  3500  kg,  escluse  le  attrezzature   specializzate
destinate al trasporto di passeggeri disabili, da parte di persone di
eta' non inferiore a 21 anni ed in possesso da  almeno  due  anni  di
patente di guida della categoria B, sempreche' tali autoveicoli siano
utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano
guidati da volontari non retribuiti; 
    b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata  superiore  a
3500 kg da parte di persone di eta' non inferiore a ventuno  anni  ed
in possesso da  almeno  due  anni  di  una  patente  di  guida  della
categoria B, sempreche' tali veicoli siano  essenzialmente  destinati
ad essere utilizzati, da fermi,  per  fini  didattici  o  ricreativi,
siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non  commerciali,
siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per  il
trasporto di oltre nove persone  o  per  il  trasporto  di  merci  di
qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie  all'uso  che
e' stato loro assegnato. 
  3. Nel caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui  al
comma 2, ove adottato, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo
116, commi 15 e 17. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'art.17, comma 3, della  L.  23-8-1988  n.
          400  recante  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.)
          e' il seguente: 
              «17 (Regolamenti). - (omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».