Art. 13 
 
 
Modifiche all'articolo 126 del Codice della  strada,  in  materia  di
             durata di validita' della patente di guida 
 
  1. L'articolo  126  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 126 (Durata e  conferma  della  validita'  della  patente  di
guida). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  119,  la
durata della validita' delle patenti di guida e  dei  certificati  di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'
regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma  della
validita' delle patenti di guida e dei  certificati  di  abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'  subordinata
alla permanenza dei requisiti fisici e  psichici  di  idoneita'  alla
guida. 
  2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e  BE
sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o  confermate  a
chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per  cinque
anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di  eta'  sono  valide
per tre anni. 
  3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
per cinque anni fino al compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo  accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica  locale.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 115,  comma  2,  lettera  a),  al
compimento  del  sessantacinquesimo  anni  di  eta',  le  patenti  di
categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 20 t. 
  4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono  valide
per cinque anni e per tre anni a partire  dal  settantesimo  anno  di
eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di  guida
di categoria D1 o D, ovvero di categoria  D1E  o  DE  abilitano  alla
guida solo di veicoli per i quali  e'  richiesto  rispettivamente  il
possesso delle patenti di  categoria  B  o  BE.  E'  fatta  salva  la
possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE  rispettivamente  in  patente  di
categoria B o BE. 
  5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati  e  minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e  BE  sono  valide  per
cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha  superato
il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.  Alle  patenti
di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE  si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
  6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4  e  5,
al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano  la  validita'
della  patente  posseduta  ogni  due  anni,  previa  verifica   della
sussistenza dei requisiti fisici e psichici  presso  una  commissione
medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis). 
  7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA  e
KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
di validita' della patente di guida. 
  8. La validita' della patente e' confermata dal competente  ufficio
centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
della patente di guida  un  duplicato  della  patente  medesima,  con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i  sanitari
indicati nell'articolo 119, comma 2, sono  tenuti  a  trasmettere  al
suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici,  nel  termine  di  cinque  giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati  e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente   procedono   le
commissioni di cui all'articolo 119,  comma  4.  Non  possono  essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in  conto
corrente postale degli importi dovuti per la  conferma  di  validita'
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.  Il  titolare  della
patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla
distruzione della patente scaduta di validita'. 
  9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in  un
altro Stato per un periodo di almeno sei  mesi,  la  validita'  della
patente  e'  altresi'  confermata,  tranne  per   i   casi   previsti
nell'articolo   119,   commi   2-bis    e    4,    dalle    autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti  negli  Stati  medesimi,  che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati  italiani,
una  specifica  attestazione  che  per  il  periodo   di   permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la  dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto  secondo  quanto  previsto
nel periodo precedente, dovra' confermare la  patente  ai  sensi  del
comma 8. 
  10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti  di  cui
al comma 8 rilevi che siano venute a mancare  le  condizioni  per  la
conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
ufficio  della  Direzione  generale   per   la   motorizzazione   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di
cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
  11.  Chiunque  guida  con  patente   o   con   altra   abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,  scaduti
di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da 155 euro a 624  euro.  Alla  violazione  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della  patente,  del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  o  della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
  12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi  15  e  17.  Le
medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le  disposizioni  del
comma 4, secondo periodo.».