Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 136 in materia di conversioni  di  patenti  di
guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea 
  1. L'articolo  136  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 136 (Conversioni di  patenti  rilasciate  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo).  -
1. Fermo restando  quanto  previsto  da  accordi  internazionali,  il
titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
europeo, che abbia acquisito residenza  anagrafica  in  Italia,  puo'
richiedere, la conversione della  patente  posseduta  in  patente  di
guida  italiana  senza  sostenere  l'esame  di   idoneita'   di   cui
all'articolo 121, se consentito in specifiche  intese  bilaterali,  a
condizioni  di  reciprocita'.  La  patente  di  guida   italiana   e'
rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119.  La  patente
convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
se' stante. 
  2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di  guida
italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia  in  sede
di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,
sulla  stessa  e'  disposto  provvedimento  di  revisione  ai   sensi
dell'articolo 128. 
  3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,
derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti  all'Unione
europea o allo  Spazio  economico  europeo,  con  i  quali  lo  Stato
italiano non ha concluso intese bilaterali. 
  4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di  guida
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
Spazio economico europeo, derivante da precedente  patente  italiana,
e' rilasciata  una  patente  di  categoria  non  superiore  a  quella
originaria.».