Art. 18 Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida 1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada, le parole: «o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori» sono soppresse e le parole: «o del certificato stessi» sono sostituite dalla seguente: «stessa». 2. All'articolo 180, del Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;»; b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2»; c) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 173 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.». - Si riporta il testo dell'art. 180 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con se' i seguenti documenti: a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 115, comma 2; c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un documento personale di riconoscimento; d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 3. Il conducente deve, altresi', avere con se' l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. 5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti. 6. (abrogato) 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.».