Art. 18 
 
Modifiche agli articoli 173 e 180 del Codice della strada, in materia
  di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida  e  di
  possesso dei documenti di circolazione e di guida 
 
  1. All'articolo 173, comma 1, del Codice della strada,  le  parole:
«o di certificato di  idoneita'  alla  guida  dei  ciclomotori»  sono
soppresse e le parole: «o del  certificato  stessi»  sono  sostituite
dalla seguente: «stessa». 
  2. All'articolo 180, del Codice della  strada,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la
carta di circolazione,  il  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo  di
veicolo condotto;»; 
    b) al comma 1, lettera b) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' lo specifico  attestato  sui  requisiti  fisici  e
psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma
2»; 
    c) il comma 6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 173 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 173 (Uso di lenti  o  di  determinati  apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida  al
          quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente  stessa,
          sia stato prescritto di  integrare  le  proprie  deficienze
          organiche e minorazioni anatomiche o funzionali  per  mezzo
          di lenti o  di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di
          usarli durante la guida. 
              2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli  delle
          Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma  11,  e
          di polizia, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai
          servizi delle strade, delle autostrade ed al  trasporto  di
          persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a
          viva voce o dotati  di  auricolare  purche'  il  conducente
          abbia adeguata capacita' uditiva ad  entrambe  le  orecchie
          che non richiedono per il loro  funzionamento  l'uso  delle
          mani. 
              3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 76 a euro 306. 
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 152 a euro 608. Si  applica  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre  mesi,  qualora  lo  stesso  soggetto
          compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 180 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e  di
          guida). - 1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il
          conducente deve avere con se' i seguenti documenti: 
              a)  la  carta  di  circolazione,  il   certificato   di
          idoneita' tecnica alla circolazione  o  il  certificato  di
          circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto; 
                b) la patente di guida valida per  la  corrispondente
          categoria del veicolo, nonche' lo specifico  attestato  sui
          requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano  le  ipotesi
          di cui all'art. 115, comma 2; 
                c) l'autorizzazione per  l'esercitazione  alla  guida
          per la corrispondente categoria del veicolo in luogo  della
          patente di  guida  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un
          documento personale di riconoscimento; 
                d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
              2. La  persona  che  funge  da  istruttore  durante  le
          esercitazioni di guida deve avere con  se'  la  patente  di
          guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
          deve  aver  con  se'   anche   l'attestato   di   qualifica
          professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
              3.  Il  conducente  deve,  altresi',  avere   con   se'
          l'autorizzazione  o  la  licenza  quando  il   veicolo   e'
          impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
              4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso  diverso  da
          quello  risultante  dalla  carta  di  circolazione,  ovvero
          quando  il  veicolo  sia  in  circolazione  di  prova,   il
          conducente deve avere con se' la  relativa  autorizzazione.
          Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di  trasporto  di
          persone e per quelli adibiti a locazione  senza  conducente
          la  carta  di  circolazione  puo'  essere   sostituita   da
          fotocopia  autenticata  dallo   stesso   proprietario   con
          sottoscrizione del medesimo. 
              5. Il conducente deve avere con se' il  certificato  di
          abilitazione professionale, la carta di qualificazione  del
          conducente  e   il   certificato   di   idoneita',   quando
          prescritti. 
              6. (abrogato) 
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39  a  euro  159.  Quando  si  tratta  di
          ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94. 
              8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  398  a
          euro 1.596.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei documenti.».