Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada 
in materia di applicazione della  sospensione  della  patente  per  i
  neopatentati 
  1. All'articolo 218-bis, comma  3,  del  Codice  della  strada,  le
parole:  «di  categoria  A»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «di
categorie A1, A2 o A». 
 
          Note all'art. 19: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  218-bis  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 218-bis  (Applicazione  della  sospensione  della
          patente  per  i  neo-patentati).  -  1.   Salvo   che   sia
          diversamente disposto dalle norme del titolo V,  nei  primi
          tre anni dalla  data  di  conseguimento  della  patente  di
          categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale
          e' prevista l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione della patente, di cui all'art.
          218, la durata della sospensione e' aumentata di  un  terzo
          alla prima violazione ed e' raddoppiata per  le  violazioni
          successive. 
              2.  Qualora,  nei  primi  tre  anni   dalla   data   di
          conseguimento della patente di  categoria  B,  il  titolare
          abbia commesso una violazione  per  la  quale  e'  prevista
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente per un periodo superiore  a
          tre mesi, le disposizioni del comma 1 si  applicano  per  i
          primi  cinque  anni  dalla  data  di  conseguimento   della
          patente. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2
          o A, qualora non abbia gia' conseguito anche la patente  di
          categoria B. Se la patente di  categoria  B  e'  conseguita
          successivamente al rilascio della patente di categorie  A1,
          A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi  1  e  2  si
          applicano dalla data  di  conseguimento  della  patente  di
          categoria B.».