Art. 19 Modifiche all'articolo 218-bis del Codice della strada in materia di applicazione della sospensione della patente per i neopatentati 1. All'articolo 218-bis, comma 3, del Codice della strada, le parole: «di categoria A» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie A1, A2 o A».
Note all'art. 19: Si riporta il testo dell'art. 218-bis del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 218-bis (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando e' commessa una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'art. 218, la durata della sospensione e' aumentata di un terzo alla prima violazione ed e' raddoppiata per le violazioni successive. 2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categorie A1, A2 o A, qualora non abbia gia' conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B e' conseguita successivamente al rilascio della patente di categorie A1, A2 o A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.».