Art. 20 
 
 
Modifiche all'articolo 219 in materia  di  revoca  della  patente  di
                                guida 
 
  1. All'articolo 219, comma  3-bis,  del  Codice  della  strada,  il
secondo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'art. 219 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando,
          ai sensi del presente codice, e' prevista la  revoca  della
          patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente
          ufficio del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  nei
          casi previsti dall'art. 130, comma 1, e  dal  prefetto  del
          luogo della commessa violazione  quando  la  stessa  revoca
          costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei
          casi previsti dall'art. 120, comma 1. 
              2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
          sanzione accessoria  l'organo,  l'ufficio  o  comando,  che
          accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
          legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne  da'
          comunicazione  al  prefetto  del   luogo   della   commessa
          violazione. Questi, previo  accertamento  delle  condizioni
          predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
          della patente alla prefettura, anche  tramite  l'organo  di
          Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza  si  da'
          comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri. 
              3. Il provvedimento di revoca  della  patente  previsto
          dal presente articolo  nonche'  quello  disposto  ai  sensi
          dell'art. 130, comma 1,  nell'ipotesi  in  cui  risulti  la
          perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
          fisici prescritti, e' atto definitivo. 
              3-bis. L'interessato  non  puo'  conseguire  una  nuova
          patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
          momento in cui e' divenuto definitivo il  provvedimento  di
          cui al comma 2. 
              3-ter. Quando la  revoca  della  patente  di  guida  e'
          disposta a seguito delle violazioni di  cui  agli  articoli
          186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire  una  nuova
          patente di guida prima di tre anni a decorrere  dalla  data
          di accertamento del reato. 
              3-quater. La revoca della patente di guida ad  uno  dei
          conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c)
          e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui
          agli articoli 186,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  e  187,
          costituisce  giusta  causa  di   licenziamento   ai   sensi
          dell'art. 2119 del codice civile.».