Art. 21 Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca del certificato di idoneita' alla guida 1. L'articolo 219-bis del Codice della strada e' sostituito dal seguente: «Art. 219-bis (Inapplicabilita' delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.». 2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice della strada, come modificato dal comma 1, si applicano anche ai conducenti minorenni titolari di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada. 3. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un conducente maggiorenne, titolare di certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.