Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 219-bis in materia ritiro sospensione o revoca
  del certificato di idoneita' alla guida 
  1. L'articolo 219-bis del Codice della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  219-bis  (Inapplicabilita'  delle  sanzioni   amministrative
accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente
ai conducenti minorenni). - 1. Nell'ipotesi  in  cui,  ai  sensi  del
presente codice, e' disposta la  sanzione  amministrativa  accessoria
del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida  e
la violazione da cui discende e' commessa da un conducente  minorenne
in  luogo  delle  predette  sanzioni  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 128, commi 1-ter e 2.». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 219-bis del Codice  della  strada,
come modificato  dal  comma  1,  si  applicano  anche  ai  conducenti
minorenni  titolari  di  certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
ciclomotore. Si  applicano  altresi'  le  disposizioni  dell'articolo
126-bis del Codice della strada. 
  3. Nell'ipotesi in cui,  ai  sensi  del  Codice  della  strada,  e'
disposta la sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro,  della
sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione  da
cui discende e' commessa alla guida del ciclomotore da un  conducente
maggiorenne, titolare di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del
ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano  al  certificato
di idoneita' posseduto, secondo le procedure degli articoli 216, 218,
219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione
delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative  di
cui  agli  articoli  216,  218  e  219.  Si  applicano  altresi'   le
disposizioni dell'articolo 126-bis del Codice della strada.